Si verifica ora come si compie l’identificazione dell’azione. Perché due azioni si possano dire identiche (cioè in pratica una sola), occorre che siano identici tutti i loro elementi.

Elementi soggettivi. Essi sono i soggetti dell’azione stessa (o “personae”): soggetto attivo e passivo, rispetto al diritto sostanziale affermato nella domanda. Nei casi in cui eccezionalmente la legge consente di far valere i diritti altrui in nome altrui (cosiddetta  ”rappresentanza”) o in nome proprio (cosiddetta  sostituzione processuale), si deve aver riguardo al soggetto che è affermato titolare attivo o passivo del rapporto sostanziale: nel caso della rappresentanza, al rappresentato; se c’è sostituzione, al sostituito (anche se il sostituto subisce comunque gli effetti della pronuncia). Analizzando la rappresentanza, la regola pratica si può enunciare nel senso che si deve aver riguardo alla qualità ( o al nome) con cui si è agito. Ad esempio se il genitore agisce come rappresentante legale del figlio minore, l’azione si individua con riguardo al figlio: quindi è azione del figlio, e questi da maggiorenne non potrà riproporre in nome proprio la stessa azione. Ora, rispetto a questi soggetti si determinano i limiti soggettivi del giudicato (ex 2909 C.C.) per cui “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Si era già esaminata questa norma con riferimento alla “cosa giudicata in senso sostanziale”, ora va esaminata nella seconda parte,ossia nel suo riferimento dall’effetto del giudicato alle parti, loro eredi e aventi causa. Interessa quindi determinare la portata con cui va inteso il riferimento alle parti, nonché della portata dell’estensione compiuta riferendosi agli eredi e agli aventi causa. Alcuni punti fermi. Innanzitutto la sentenza vale rispetto a tutti ma come sentenza tra le parti, in quanto in linea di principio la sentenza non può “pregiudicare” altri che furono estranei alla lite e in questo senso deve intendersi l’espressione normativa che la sentenza fa effetto solo tra parti. Secondariamente, con “parti” si intende non solo i soggetti degli atti del processo (parti in senso processuale), ma anche i soggetti del rapporto sostanziale affermato o dell’azione (parte in senso sostanziale). In terzo luogo, si può specificare che i soggetti “sostituiti” o comunque che subiscono effetti dell’esercizio dell’azione da parte di altri, sono inclusi in questa nozione di “parti” (in senso sostanziale). In quarto luogo, spesso l’ordinamento estende gli effetti del giudicato verso soggetti che non furono “parti” (neanche in senso sostanziale) del processo: i primi di essi ex 2909 cc sono “eredi e aventi causa”. L’estensione può d’altra parte, verificarsi per pregiudizialità-dipendenza (esempio: la posizione del sub-conduttore rispetto a quella del conduttore) e per “estensione anormale” che si verifica perchè prevista da legge, in qualche caso perfino secundum evetum litis (esempio: obbligazioni solidali, che prevede l’estensione solo per il giudicato favorevole al debitore). Al di fuori di ciò, il giudicato non si estende ai terzi.

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