Qualora sorga una questione di competenza, trova applicazione la disposizione generale dell’art. 187 in tema di poteri del giudice istruttore, con la conseguente possibilità che questi inviti immediatamente le parti a precisare le conclusioni e faccia entrare la causa in fase decisoria oppure proceda all’istruzione rinviando la risoluzione della questione di competenza al momento in cui, esaurita l’istruzione, farà entrare la causa in fase decisoria. Sulla questione di competenza il collegio decide alternativamente in due modi:
- con ordinanza declinatoria di competenza;
- con sentenza affermativa di competenza.
Il problema riguarda le ordinanze declinatorie, ossia le pronunce con cui il giudice si dichiara incompetente: esse sono caratterizzate dal fatto che oltre ad avere un contenuto negativo, l’incompetenza del giudice, devono presentare anche un contenuto positivo, dovendo indicare l’ufficio giudiziario che il giudice originariamente adito ritiene competente. Con riferimento agli effetti di tali sentenze declinatorie, occorre analizzare due disposizioni:
- l’art. 44, con riferimento al regolamento di competenza su istanza di parte, dispone che:
- se il giudice originariamente adito ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di valore o territorio derogabile, l’attore:
- può esperire contro la sentenza un mezzo di impugnazione particolare, il regolamento di competenza;
- se non si avvale di questo rimedio e riassume la causa nel termine massimo di tre mesi (ex art. 50) dinanzi al giudice indicato come competente, non sarà più possibile sollevare nuovamente la questione di incompetenza;
- se il giudice originariamente adito ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di valore o territorio derogabile, l’attore:
- se il giudice originariamente adito ha dichiarato la propria incompetenza per ragioni di materia o territorio inderogabile, non può trovare applicazione la diversa disciplina di cui sopra. La sentenza emanata dal giudice primariamente adito, seguita dalla mancata proposizione del regolamento di competenza e dalla riassunzione tempestiva, non vale a rendere incontestabile la competenza dichiarata;
- l’art. 45, inerente al regolamento di competenza di ufficio, trovava il suo presupposto nella differenziazione di disciplina operata dal testo dell’art. 38 precedente alla riforma del 1990 tra competenza per materia e territorio inderogabile e competenza per valore e territorio derogabile. A seguito della l. n. 353 del 1990 (e poi della l. n. 69 del 2009), questo presupposto risulta totalmente sconvolto: competenza per materia e per territorio inderogabile, infatti, sono assimilate in toto alla competenza per valore (contraddizione).