Nelle ipotesi sinora esaminate il discorso parte sempre dal presupposto che la crisi di cooperazione che rende necessario il ricorso al processo consista nella violazione in senso stretto di un obbligo. Con riferimento ad un numero rilevante di ipotesi, tuttavia, si è constatato che il rapporto strumentale tra diritto sostanziale e processo impone di consentire l’intervento giurisdizionale anche prima della violazione. La crisi di cooperazione, quindi, oltre da una violazione in senso stretto, può essere data anche dalla mera contestazione del diritto altrui: alla presenza di crisi di cooperazione che siano a mero livello di vanto o contestazione ma non ancora di violazione, il titolare del diritto può rivolgersi al processo allo scopo di ottenere un accertamento del suo diritto ed in tal modo eliminare quel danno che gli deriva dall’incertezza causata dal vanto o dalla contestazione altrui.

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