Per quanto riguarda la competenza per materia cioè quella che viene fissata in considerazione delle caratteristiche intrinseche della controversia va detto che in base alle leggi del 90 n. 353 e del 95 n. 534 essa è oggi così strutturata:

1) Il giudice di pace ai sensi dell’art 7 c.p.c. è competente per le cause relative ad apposizioni di termini e ad osservanza di distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, per quelle relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case, per quelle in materia di immissioni moleste nei rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione

2) Il pretore ai sensi dell’art 8 c.p.c. è competente per le cause possessorie (nuova opera e danno temuto) nonché per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle relative ad affitto di aziende che non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie

3) La competenza per materia del tribunale si ricava in modo residuale dato che l’art 9 c.p.c. stabilisce che esso è competente per tutte le cause non affidate al pretore e al giudice di pace. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone, ai diritti onorifici e alla querela di falso.

Occorre rilevare per ciò che concerne i tribunali che la legge del 90 n. 353 ha distinto in base alle caratteristiche delle controversie, quelle che devono essere decise monocraticamente dal giudice istruttore da quelle che invece spettano alla decisione collegiale stabilendo peraltro che l’eventuale errore nella scelta tra giudice monocratico e giudice collegiale non è equiparabile a quello derivante dall’incompetenza. Tale soluzione non appare comunque soddisfacente perché non consente al giudice dell’impugnazione, una volta dichiarato l’errore di restituire gli atti al primo giudice dovendo in tal caso decidere anche nel merito.

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