Prorogabilità della competenza. La competenza è assoluta o relativa; la prima è improrogabile dalle parti, la seconda invece è prorogabile. Assoluta, ed improrogabile, è la competenza per materia, quella territoriale funzionale e quella per valore; relativa, e perciò prorogabile, è la competenza per territorio semplice (articoli 6 e 28).

Sono casi di competenza territoriale funzionale quelli indicati al 28, e cioè:

  1. quelli delle cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 del 70 (Intervento in causa del pubblico ministero) (e cioè delle cause nelle quali il p.m. è fornito d’azione, delle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione dei coniugi, delle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, delle altre cause nelle quali il p.m. deve intervenire a pena di nullità);
  2. quelli dei processi d’esecuzione e di opposizione alla stessa;
  3. quelli dei processi cautelari;
  4. quelli dei processi possessori;
  5. gli altri casi per i quali l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge (per es. il foro erariale).

Nei casi in cui la competenza è relativa, le parti possono accordarsi per derogarvi in relazione ad uno o più affari determinati e l’accordo deve risultare da atto scritto. Se tale atto si trova inserito nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, esso deve essere specificamente approvato per iscritto dall’altra parte (1341 [Condizioni generali di contratto], 1342 [Contratto concluso mediante moduli o formulari]). L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito (29: Forma ed effetti dell’accordo delle parti).

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