I giudici che vogliano dare un senso alla prima udienza di trattazione ex art. 183, anche qualora non vogliano disporre l’interrogatorio libero di cui sopra, procedono di norma all’interrogatorio dei difensori alla scopo di non rinunciare del tutto alle utilità di fissazione del thema sopra citate. Al riguardo l’art. 183 co. 4 dispone che il giudice richiede alle parti i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili di ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione (es. questioni di diritto relative all’individuazione ed all’interpretazione della norma sotto cui sussumere la fattispecie concreta dedotta in giudizio) . L’importanza della richiesta di chiarimenti e del provocare il contraddittorio sulle questioni rilevabili di ufficio assume un rilievo particolare nella struttura dell’attuale processo ordinario. Un processo dove non possono esservi modificazioni successive alla prima udienza di trattazione in punto di domande ed eccezioni, in particolare, impone:
- che i fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande ed eccezioni siano chiari;
- che le questioni di diritto o di fatto rilevabili di ufficio siano prospettate dal giudice alle parti sin dalla prima udienza allo scopo di consentire alle parti stesse di poter emendare le domande o le eccezioni già proposte.
Di notevole delicatezza è la questione relativa alle conseguenze della mancata indicazione da parte del giudice delle questioni rilevabili di ufficio. Il mancato rilievo entro la prima udienza non preclude al giudice di esercitare nel successivo corso del processo i poteri che la legge gli attribuisce. L’esercizio tardivo di tali poteri, tuttavia, comporta per le parti la possibilità di essere rimesse in termini per l’esercizio di quei poteri processuali che si rendano necessari e non sono potuti essere esercitati tempestivamente a causa del non tempestivo potere di rilievo di ufficio