Per l’attività di percezione (ispezione) o di deduzione (documenti o dichiarazioni di scienza) o per l’individuazione di massime di comune esperienza risulta talvolta necessario rifarsi a saperi tecnici specialistici. Attraverso l’istituto della consulenza tecnica si integra o si sostituisce l’attività del giudice in tali ambiti.
Sono demandabili al consulente tecnico le seguenti attività:
- le attività di percezione del fatto per le quali sia necessario un sapere specialistico. Della percezione effettuata, in particolare, il consulente relaziona oralmente o per iscritto. Sotto tale aspetto la relazione del consulente tecnico è simile alla dichiarazione di scienza con cui il testimone narra al giudice un fatto percepito in passato. La limitata differenza formale consiste nel fatto che:
- il consulente tecnico, nominato dal giudice per percepire, riferisce su suo incarico;
- la valutazione dell’attendibilità del consulente tecnico è preventiva;
- data la sua istituzionale valenza probatoria, la consulenza tecnica si svolge mediante procedimenti tipicizzati.
In tale ipotesi la consulenza tecnica è vera e propria fonte di prova: si parla di ispezione demandata al consulente, per quanto non sia da escludere che essa possa essere effettuata personalmente dal giudice, con l’assistenza del consulente;
- le attività di deduzione di fatti principali ignoti da fatti secondari percepiti dal consulente tecnico, sulla base di regole di sapere tecnico e specialistico. In tale ipotesi la consulenza tecnica è fonte di prova solo se il giudice demanda non solo l’attività di deduzione, ma anche l’attività di percezione del fatto secondario. Se il fatto secondario o la fonte materiale rappresentativa di prova sono acquisite dal giudice, al contrario, la consulenza non è fonte di prova ma solo attività di valutazione della stessa;
- la mera indicazione delle regole tecniche. In tale ipotesi la consulenza non è mai fonte di prova, perché copre solo l’attività strumentale al consentire al giudice di valutare le prove e ricostruire il fatto.