I processi a cognizione piena sono soggetti al principio della domanda (art. 99: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda davanti al giudice ). L’atto attraverso cui si esercita il potere di azione nell’ambito di un processo di cognizione può assumere forma diversa a seconda che la domanda si inserisca o meno in un processo iniziato da altri e a seconda che il processo a cognizione piena sia il rito ordinario (libro II titoli I, II e III) o il rito speciale del lavoro (libro II titolo IV):
- nel sistema dell’atto di citazione la domanda è portata prima a conoscenza della controparte e poi del giudice, mentre la data della prima udienza è fissata dall’attore;
- nel sistema del ricorso la domanda è portata prima a conoscenza del giudice e poi della controparte, mentre la data della prima udienza è fissata dal giudice.
Gli elementi comuni all’atto di citazione ed al ricorso concernono i requisiti necessari per individuare la domanda o il diritto che si vuole far valere in giudizio:
- l’individuazione delle parti, che concerne l’individuazione del soggetto che propone la domanda (attore) e del soggetto contro cui la domanda viene proposta (convenuto), nonché dei loro rappresentanti (art. 163 n. 2);
- la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum), che consiste nel diritto fatto valere in giudizio (art. 163 n. 3). Secondo la dottrina si dovrebbe distinguere tra un oggetto immediato (provvedimento richiesto) e un oggetto mediato (bene giuridico richiesto). A detta dell’autore, invece, sembra più coerente la distinzione tra:
- oggetto sostanziale, consistente nel diritto fatto valere in giudizio;
- oggetto processuale, consistente nel contenuto del provvedimento giurisdizionale richiesto (es. condanna, accertamento);
- l’individuazione delle ragioni della domanda (causa petendi), che consiste nell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a fondamento della domanda (art. 163 n. 4).
(es. nelle azioni contrattuali il petitum consiste nel singolo credito fatto valere e la causa petendi nel contratto che ne costituisce fatto costitutivo ai sensi dell’art. 1173, nell’azione di rivendicare l’oggetto sostanziale è il diritto di proprietà, l’oggetto processuale è il provvedimento di condanna alla restituzione richiesto, mentre la causa petendi è uno dei modi di acquisto a titolo originario previsti dall’art. 922).