L’art. 10 detta una regola generale (empirica) per la determinazione del valore di cause connesse, se proposte tra le stesse parti, e per la conseguente individuazione del giudice competente per valore davanti al quale attuare il simultaneus processus:
- il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda (co. 1);
- a tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro una medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale (co. 2).
La connessione per identità di causa petendi si attua quando il collegamento tra più rapporti giuridici sostanziali è costituito dall’identità del fatto costitutivo fonte di essi (es. proposizione di una domanda principale avente per oggetto il pagamento del prezzo e di una domanda riconvenzionale con la quale il convenuto, senza contestare la compravendita, chiede l’adempimento dell’obbligo alla consegna del bene): i petita sono diversi mentre sussistono le medesime causae petendi. In tale figura di connessione, il cumulo processuale è favorito non solo per esigenze di economia processuale ma anche per esigenza di coordinamento tra le decisioni. Il favor del legislatore verso l’attuazione del simultaneus processus, in particolare, risulta evidente dalla previsione negli artt. 10 co. 2 e 36 di talune deroghe ai criteri originari di competenza che consentono di superare gli ostacoli posti alla trattazione simultanea.
L’art. 34, tuttavia, nel consentire che il giudice conosca incidenter tantum e non con autorità di cosa giudicata delle questioni pregiudiziali, non esclude che sia possibile che si formino decisioni diverse sulla medesima causa petendi. Nella connessione per identità parziale di causa petendi, quindi, trova applicazione l’istituto della separazione quando la continuazione della loro riunione potrebbe ritardare o rendere più gravoso il processo . L’esigenza di economia dei giudizi e quella di assicurare omogeneità tra gli accertamenti sono destinate a cadere di fronte alla necessità di garantire il rapido svolgimento del processo.
Se le domande giudiziali sono state proposte separatamente può trovare applicazione l’art. 274 che disciplina la riunione ad opera del giudice, anche di ufficio, di cause connesse per gli elementi oggettivi, qualora tali cause siano state proposte davanti allo stesso giudice o davanti a giudici diversi facenti parti del medesimo ufficio giudiziario. Le controversie riunite possono comunque essere successivamente soggette a separazione ex artt. 103 co. 2, 104 co. 2 e 279 co. 2 n. 5