La riabilitazione restituisce al condannato la capacità di esercitare quelle facoltà giuridiche che per effetto della condanna erano state escluse o menomate. Essa, quindi, estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna (art. 178).
Condizioni della concessione della riabilitazione sono:
- che siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta (art. 179 co. 1). Il termine è di otto anni, se si tratta di recidici nei casi preveduti dall’art. 99 (co. 2), e di dieci anni, se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza (co. 3).
- che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta per i suddetti periodi (co. 1). Si considera buona condotta quel comportamento del soggetto da cui possa constatarsi uno sforzo effettivo e costante di reinserirsi positivamente nella vita sociale.
- che il condannato non sia sottoposto a misure di sicurezza o, se sottoposto, che il provvedimento sia stato revocato (co. 5).
- che il condannato abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle (co. 5).
Si ha revoca di diritto della sentenza di riabilitazione se il riabilitato commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od altra pena più grave (art. 180). La revoca, chiaramente, fa rivivere le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna.
Le disposizioni relativa alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condotta, riconosciute a norma dell’art. 12 (art. 181).