Il 586 stabilisce che se “da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, come conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’83, ma le pene stabilite dal 589 e 590 sono aumentate”. Esso si pone come norma speciale rispetto alla norma generale del C.P.V. dell’83 combinato con ogni singola disposizione incriminatrice. L’elemento specializzante non determina una modificazione però nelle linee essenziali della disciplina sancita per l’abberatio delicti: il 586 quindi viene solo ad enunciare un’ipotesi aggravata di abberatio delicti.