La legge 99/1974 ha ampliato il problema, già serio nel C.P. rocco, sul come si effettua l’aggravamento di pena disposto per la continuazione nel caso in cui i reati concorrenti comportino pene di specie diversa; reclusione e arresto, multa e ammenda, pena detentiva e pena pecuniaria. Oltre a ciò, se in questi casi si ha o no continuazione. Siamo quindi davanti a “pene eterogenee”: la lettura dell’81 2° e la ratio di esso non sembrano legittimare una presa di posizione negativa. La pena per la continuazione è quella che in concreto si sarebbe inflitta per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Quindi la specie di pena è quella della violazione più grave, non profilandosi eccezioni quando il reato o i reati satelliti comportano pene principali di genere o di specie diverse rispetto alla pena che funziona da pena base.
Ma come si disciplina l’incontro, in regime di continuazione, tra pene eterogenee? Interviene in questo caso l’istituto del ragguaglio tra pene diverse. Il ragguaglio attiene al rapporto che il sistema stabilisce tra pene diverse a cui il condannato dovrebbe soggiacere. Il 135 provvede al rapporto tra pene detentive/pene pecuniarie, per cui se si deve eseguire un ragguaglio tra queste 2 forme di pene, il compito ha luogo calcolando 75mla lire o sua frazione, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Ora dato che è la pena della violazione più grave che va aumentata fino al triplo, il quantum di pena fissato in termini monetari riferendosi all’illecito o agli illeciti satelliti va ragguagliato servendosi del criterio ex 135, traducendosi quindi nella frazione di pena. Non facendo poi il 135 differenza, agli effetti del ragguaglio, tra multa e ammenda, ponendo poi nel confronto con le sanzioni pecuniarie sullo stesso piano reclusione e arresto, se ne può dedurre che se in continuazione vengono un delitto e una contravvenzione, puniti entrambi con le rispettive pene detentive (multa e ammenda), l’aumento per la continuazione avverrà ugualmente a come si è visto quando concorrono un reato punito con una pena detentiva e altro punito con pena pecuniaria, salvo che in questi casi non si darà ragguaglio tra pene di specie diversa, ma pura e semplice conversione della pena prevista per x il reato satellite, quale aumento per la continuazione, nella specie di pena della violazione più grave. Quantitativamente la frazione di pena che il giudice riterrà opportuno fissare a cagione della continuazione non subisce variazioni.
Un’ ipotesi particolare si ha quando vengono posti in essere, in esecuzione dello stesso disegno criminoso, reati sanzionati con pene che sono secondo il modello più frequentemente adottato comminate tra un minimo e un massimo, ovvero in misura fissa e reati che comportano una pena cosiddetta “proporzionale”
1) cosiddette “Proporzionali” per il rapporto di adeguatezza che deve esistere tra il fatto reato e la relativa sanzione (le pene saranno “pene proporzionali proprie”.
2) Si hanno poi le cosiddette “specificatamente proporzionali”: ad esempio in relazione all’entità dell’oggetto materiale della condotta . Le pene saranno “pene proporzionali improprie” La proporzione nell’un e nell’altro caso, fa comunque si che l’entità della pena dipenda, appunto, dall’entità dell’oggetto materiale della condotta o dal numero delle azioni/omissioni in contrasto col precetto penale. La Cassa. ammette la continuazione fra reati sanzionati con pene disposte entro i limiti di una forbice edittale o fisse o reati caratterizzati da pena proporzionale propria (perchè non si prevede una speciale disciplina sanzionatoria riferita al concorso materiale e formale, quindi si applica il cumulo giuridico ex 81 C.P.). Nega la continuazione in casi di proporzione impropria (perchè per struttura non possono. Oltre a ciò, si attribuisce al giudice il potere di sovvertire il meccanismo della proporzionalità sostituendovi, quando la pena proporzionale inerisca alla violazione meno grave, quello dell’aumento fino al triplo della pena base. Ciò però giustifica anche l’esclusione per le pene proporzionali).