Limiti all’aumento di pena sono posti nell’ipotesi in cui sia realizzata una sola circostanza aggravante. Ciò è disciplinato dal 64 2°: “Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell’aumento non può superare i 30 anni”. La legge non pone limiti alla diminuzione determinata da un’unica attenuante, quindi si deve ritenere che la soglia non oltrepassabile è quella del minimo previsto per la specie di pena da irrogare: reclusione= multa; arresto= ammenda (ergastolo= da 20 a 24 anni).
Se concorrano più aggravanti o più attenuanti provvedono il 66 e 67 (entrambi prevedono la realizzazione di più circostanze omogenee), mentre nel 68 troviamo dettato un limite non agli effetti di più circostanze, ma alla possibilità di considerare qualificato un reato da più circostanze. Si configurerebbe un’ipotesi di concorso apparente di norme: più circostanze presenti, ma se ne deve applicare una sola. Ad una prima lettura del 68 1° si evidenzia che la regola in esame disciplina un’ipotesi di convergenza di 2 circostanze su un fatto di reato. Ci si chiede per quale motivo il legislatore non abbia richiamato però solo il 15, dato che essa si risolve nell’attribuzione di valenza ad una sola di esse. Ciò vuol dire che anche se rimane ferma la necessità di decidere i casi di convergenza di 2 circostanze sullo stesso reato alla stregua del principio di specialità (sia in concreto che in astratto), con il 68 si è voluta delineare espressamente una situazione di concorso sulle regole, non coincidente con quella delineata dalla specialità, ma che comunque da luogo ad una convergenza meramente apparente. Questo sia per il pregiudiziale rinvio al 15 (altrimenti non spiegabile) e in secondo luogo perchè la soluzione prescelta per l’ipotesi che una circostanza ne comprenda un’altra dello stesso tipo, potrebbe risultare incompatibile al risultato che si otterrebbe col criterio di specialità. Speciale è una disposizione configurante la circostanza ad effetto meno forte, con ciò escludendo che la relazione di continenza sia riconducibile al rapporto strutturale intercorrente tra regola generale e speciale.
Fuori da questo discorso, per Gallo una circostanza comprenderà un’altra quando l’interesse che le è peculiare racchiude l’interesse in virtù di cui si comprende la ratio dell’altra (non continenza di struttura, ma ideale)