La liberazione condizionale sospende l’esecuzione della pena già in espiazione per un certo tempo, trascorso il quale senza che il condannato liberato abbia commesso un altro reato la pena si estingue. Tale istituto, chiaramente ispirato da una ratio specialpreventiva, fu introdotto dal codice Zanardelli col dichiarato scopo di combattere la recidiva attraverso l’anticipazione della liberazione del condannato che avesse dato prova sicura di ravvedimento. Il codice del 1930, poi, fondando l’istituto sulla buona condotta, si ispirò alla concezione penitenziaria della liberazione condizionale come premio al buon detenuto, a prescindere dalla sua effettiva risocializzazione.

Per la concessione di tale beneficio occorre:

  • che il condannato durante l’esecuzione di pena detentiva abbia tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento (art. 176 co. 1).
  • che il condannato abbia scontato almeno trenta mesi e, comunque, almeno metà della pena inflittagli (co. 1). Nel caso di recidiva aggravata, pluriaggravata o reiterata, il condannato deve avere scontato almeno quattro anni e non meno di tre quarti della pena inflittagli (co. 2). Il condannato all’ergastolo, infine, può ottenere la liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena (co. 3).
  • che il rimanente della pena non superi i cinque anni.
  • che siano state adempiute le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo la dimostrata impossibilità di adempierle (co. 4).

 Quanto agli effetti, il beneficio comporta la sospensione dell’esecuzione, oltre che della pena, della misura di sicurezza detentiva cui il condannato sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo (art. 177 co. 1). Nei confronti del liberato, comunque, viene sempre ordinata la libertà vigilata.

Si ha revoca della liberazione condizionale se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione delle stessa indole, oppure se trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata (co. 1). Tale automatismo di revoca, tuttavia, è stato aspramente criticato, soprattutto perché, non distinguendosi tra i fatti criminosi, anche un reato di lieve entità poteva condurre alla revoca. Si è quindi suggerito che la revoca sia disposta dal giudice in base ad un esame dell’indole del reato commesso e della personalità del soggetto liberato.

 Si ha estinzione della pena e sono revocate le misure di sicurezza personali se è decorso il tempo della pena inflitta, oppure, nel caso di condannato all’ergastolo, se sono passati cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione, senza che nel frattempo sia avvenuta alcuna causa di revoca.

Le pene accessorie e tutti gli altri effetti restano comunque in vita.

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