Il problema della pericolosità consiste essenzialmente in un problema, oltre che di accertabilità, di mezzi di difesa sociale.
A seconda che la prevenzione sia rivolta ad impedire che il soggetto pericoloso commetta o ricommetta reati, occorre distinguere tra:
- misure di sicurezza (misure di prevenzione post delictum).
- misure di prevenzione (misure di prevenzione ante delictum).
Le misure di sicurezza, avendo una finalità rieducativa (risocializzatrice), sono applicabili ai soggetti pericolosi che hanno già commesso un fatto penalmente rilevante. A differenza delle pene, tuttavia, le misure di sicurezza sono la conseguenza di un giudizio non di riprovazione ma di pericolosità, ossia di probabilità di recidiva. Esse, quindi, non hanno carattere punitivo, ma tendono a modificare i fattori predisponenti all’atto criminale: la loro afflittività, infatti, non è concepita in funzione punitiva, ma come conseguenza inevitabile di un provvedimento diretto ad altro scopo.
Da questo derivano due conseguenza:
- mentre la pena è determinata in quanto proporzionata al fatto già accaduto, la misura di sicurezza è logicamente indeterminata in quanto proporzionata alla prognosi di pericolosità.
- a differenza della pena, che ha come destinatari gli imputabili e i semimputabili, la misura di sicurezza è applicabile anche ai non imputabili, se pericolosi.