L’83 stabilisce che: “se per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le disposizioni sul concorso di reati”. per Gallo questa norma non è perfetta. Innanzitutto sul 1° non si giustifica la sua collocazione nel capo relativo al concorso di reati, secondariamente deve considerarsi imprecisa la frase “evento diverso da quello voluto” da tradursi invece cm: “evento penalmente rilevante in maniera diversa dall’evento voluto”. Oltre ciò la divergenza tra il voluto ed il realizzato può dipendere si da un difetto di percezione o valutazione ma anche da uno sviamento nello svolgimento dell’azione. L’art 83 prende in considerazione proprio questa ultima ipotesi di divergenza per prima e non quella dell’errore-giudizio che cade nel processo formativo della volizione, in quanto la disciplina in questo caso sarà quella del 47 dato che per determinare un’offesa diversa da quella voluta, un errore del genere non può che cadere su un elemento costitutivo del reato.
Quindi la fattispecie in esame è caratterizzata da una divergenza tra il voluto e il rappresentato e il realizzato (questa divergenza potrà esser dovuta all’inabilità ovvero a qualunque altro fattore autonomo rispetto all’uso dei mezzi di esecuzione).
Bisogna distinguere la norma in questione tra ciò che attiene al piano della fattispecie (in questo caso la situazione ipotizzata dall’83 esige la volizione da parte dell’agente di un fatto diverso da quello cagionato. È questa l’unica indicazione relativa all’elemento psicologico) da ciò che concerne invece la disciplina della fattispecie stessa e il suo inquadramento se possibile in una categoria generale della scienza del diritto penale.