Gli interessi di massima gerarchia e via via in maniera degradante troviamo sempre altri interessi che riguardano funzioni sovrane, poi pubbliche (termine molto usato), e infine  per arrivare ai delitti contro la persona e il patrimonio, con uno spazio esigui  in ultima analisi.

Altri codici hanno un modello ascendente, ma sono pochi. Per avere una idea basta confrontare il codice Z e il R: il primo pur partendo dai delitti contro la personalità dello stato, dopo mette la tutela delle libertà civili/politiche del cittadino; il secondo invece ha una organizzazione diversa. La scelta di questo modello vuole dire che tutto è Stato e da questo deriva ogni ulteriore forma di tutela. Ad esempio il 241 è redatto in modo monosoggettivo, ma si deve pensare che con queste fattispecie di attentato non si vuole tutelare quello che non è aggredibile in maniera monosoggettiva, ma si intende criminalizzare una volontà di disobbedienza politicamente orientata, questo con la pace del principio di offensività del 492 codice penale.

Manca una previsione che criminalizzi l’abuso di funzioni di comando o di altro impiego costituzionale/politico, ma tutte queste norme sembrano caratterizzate da una aggressione esterna,  ma dall’interno? Allora viene fuori un quadro bloccato perché tutte queste fattispecie sono riferite ad una disobbedienza politica che viene dall’esterno dei quadri istituzionali che in quanto non criminalizzati devono essere insindacabili.

Rispetto ai delitti contro la PA c’è desuetudine perché un modello arcaico di PA; sembrerebbe che manchi una menzione del potere legislativo, ma entra in questa nozione di PA, che non è l’attività esecutiva del governo, ma in senso lato un concetto che si riferisce a tutta la attività dello stato. C’è chi dice che c’è poco bisogno di revisione perché è la parte meno compromessa ideologicamente; il bisogno di revisione però non dipenderebbe solo da questo, ma dipende da un fatto sopravvenuto perché quel sistema era coerente con il processo inquisitorio del codice procedura penale del 30, ma quando nel 1988 si inserisce un processo accusatorio ecco che la tenuta del sistema scricchiola ed ecco la necessita di riforma. La non riforma apre spiragli inquietanti: oggi con una scelta discutibile il difensore può fare delle indagini investigative, ma ce da ridire che in alcune fasi della sua attività il difensore registra a verbale le dichiarazioni, e magari lo faccio bene o male. La giuri ha detto che si voleva la parità delle armi abbiamo anche parità dei doveri, così che il difensore diventa un PU e quindi può incorrere in reato per falso ideologico se verbalizza male o omette qualcosa.

Ogni titolo comprendente le grandi ripartizioni trova al suo interno una ulteriore suddivisione in titoli, sezioni e capi; è una  ripartizione da generale al particolare(dice la relazione al re); sarebbe razionale se all’auspicio corrisponde un risultato, ma spesso molte ipotesi dir beato rappresentano una tutela che rimane cmq molto categoriale. Si è anche detto che il Rocco è diventato obsoleto molto velocemente almeno nella parte speciale, mentre la generale ancora regge un po’ anche se ci sono ancora dei progetti di riforma; in un tempo anche quello di Pagliaro nel quale Padovani fu alfiere di una idea interessante che adesso vediamo.

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