L’oggetto giuridico svolge pure una funzione:
- Classificatoria dei reati, poiché questi, nei codici moderni, vengono raggruppati per oggettività giuridiche omogenee.
- interpretativa, che è però stata esagerata da certa dottrina.
Sul postulato che ad ogni norma giuridica corrisponderebbe un oggetto giuridico specifico, diverso da quelli tutelati dalle altre norme, si è assunto l’oggetto giuridico come principium individuationis delle varie figure criminose e come strumento interpretativo delle singole norme penali.
Tale dogmaticità, tuttavia, non si è potuta sottrarre a tre obiezioni di fondo:
- l’insufficienza dell’oggetto giuridico a contraddistinguere compiutamente il singolo reato.
Se non si vuole far coincidere l’oggetto giuridico specifico con l’intera fattispecie legale, infatti, occorre riconoscere che a non poche norme corrispondono non oggetti giuridici specifici, ma un identico oggetto giuridico di categoria, nell’ambito del quale le singole figure criminose si stagliano in base ad altri connotati tipici.
- il circolo ermeneutico, cui l’oggetto giuridico come mezzo di interpretazione darebbe luogo (si interpreterebbe la norma per cercare l’oggetto giuridico e si cercherebbe l’oggetto giuridico per interpretare la norma).
- la non infrequente difficoltà di individuazione dell’oggetto giuridico.
Queste ultime due obiezioni, in certa misura valide se riferite ad un diritto penale non sempre costituito in chiave di oggetto giuridico, perdono però di consistenza in un nuovo sistema di fattispecie costruite attorno a precise oggettività giuridiche preesistenti e di significato costituzionale. In particolare, in ordine alla seconda obiezione, più che di circolo vizioso è necessario parlare di metodo esegetico-sperimentale, che cerca l’interpretazione corretta per tentativi e verifiche critiche, in un continuo trascorrere dalla formula legislativa all’oggetto e alla ratio della tutela e viceversa.
L’oggetto giuridico, comunque, rappresenta il criterio per determinare il soggetto passivo del reato e, perciò, il soggetto legittimato a proporre la querela e l’istanza, nonché il titolare del consenso scriminante.