Ai fini della colpevolezza, fondamentale importanza assume l’errore. Esso, in particolare, consiste nella falsa conoscenza della realtà, naturalistica o normativa. Sul piano naturalistico-concettuale l’errore di distingue dall’ignoranza, poiché questa è mancanza di conoscenza, mentre quello, essendo falsa conoscenza, implica un convincimento. Sul piano giuridico-penale, al contrario, i due termini vengono considerati equivalenti: la mera ignoranza, infatti, non rileva giuridicamente, perché il soggetto non opera se non in base ad un convincimento e, perciò, l’ignoranza che interessa al diritto è quella che determina un errore.
Dall’errore e dall’ignoranza deve essere distinto in dubbio, dove esiste un conflitto di rappresentazione con incertezza su quale di essa sia la vera. Il dubbio, tuttavia, non scusa, perché nello stato di incertezza circa la presenza o meno di determinati requisiti di fattispecie o circa la liceità o illiceità del fatto, il soggetto deve astenersi dalla condotta. Se agisce, pertanto, accetta il rischio.
Circa la natura dell’errore, occorre distinguere tra:
- errore di fatto, che cade sulla realtà naturalistica (es. errore dei sensi, errore intellettivo).
- errore di diritto, che cade sulla realtà normativa.
A seconda del momento dell’iter criminis su cui l’errore incide, occorre procedere alla fondamentale distinzione tra:
- errore motivo, che cade sul momento ideativo del fatto, ossia sul processo formativo della volontà (falsa rappresentazione del reale).
- errore inabilità, che cade nella fase esecutiva del reato, in cui cioè la volontà si traduce in atto (ipotesi di c.d. reato aberrante).
Quanto diremo sulla rilevanza dei diversi tipi di errore vale per gli imputabili, rispetto ai quali, essendo configurabile la colpevolezza, ne sono configurabili anche le cause di esclusione. Per l’errore dei non imputabili, al contrario, occorre distinguere tra:
- errore patologico (o condizionato), cioè dipendente dalla stessa causa che determina la inimputabilità (es. psicotico che uccide il proprio speudo-persecutore).
- errore normale (o non condizionato), cioè del tutto indipendente dalla causa di inimputabilità (es. paranoico che si impossessa della valigia altrui simile alla propria).