Attorno alla categoria della punibilità possono raggrupparsi tre istituti diversi:

  1. le condizioni obiettive di punibilità.
  2. le cause di esclusione della pena.
  3. le cause di estinzione della punibilità (del reato o della pena).

Sono cause di esclusione della pena (o cause di non punibilità) quelle particolari situazioni esterne al fatto tipico che non escludono il reato, ma in presenza delle quali il legislatore, per motivi di mera opportunità, ritiene che non si debba applicare la pena e ogni altra conseguenza penale.

Sotto il nome di immunità sostanziali (o funzionali) si sogliono classificare le ipotesi di esenzione da ogni conseguenza penale dei soggetti titolari di determinate funzioni, rilevanti nell’ambito costituzionalistico o internazionalistico:

  • sono assolute le immunità che si estendono a tutti i reati, che l’immune può compiere senza distinzione tra attività funzionale ed extrafunzionale (es. Pontefice).
  • sono relative le immunità limitate ai soli reati commessi in costanza di carica.

Si possono avere:

  • immunità di diritto pubblico interno, che comprendono:
    • le immunità del Capo dello Stato, che non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.).
    • le immunità dei membri del Parlamento nazionale e dei consiglieri regionali, i quali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni . Analogamente i membri del CSM e i giudici della Corte costituzionale.
  • immunità di diritto internazionale, derivanti da consuetudini internazionali e riconosciute dal diritto interno, oppure fondate su convenzioni internazionali, che riguardano:
    •  la persona del Sommo Pontefice, che per l’altissima posizione spirituale è considerata in base all’art. 8 del Trattato Laterano sacra e inviolabile .
    • i Capi di Stato esteri e i Reggenti, che si trovino in tempo di pace nel territorio italiano.
    • gli Organi di Stati esteri (es. capi di governo, membri del governo), che godono di immunità per i fatti commessi nell’esercizio delle loro funzioni.
    • gli Agenti diplomatici accreditati presso il nostro Stato, che godono di immunità assoluta, sostanziale e processuale.
    • gli Agenti diplomatici e gli inviati dei governi presso la Santa sede, stabilendo il Trattato del Laterano (art. 19) che essi fruiscono delle stesse immunità riconosciute agli agenti diplomatici preso lo Stato italiano.
    • i Consoli, i Viceconsoli e gli Agenti consolari, solo se e nei limiti in cui i trattati internazionali stabiliscono l’immunità.
    • i giudici della Corte dell’Aja e i giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo.
    • i membri del Parlamento europeo, che nel territorio nazionale godono delle stesse immunità riconosciute ai parlamentari del loro paese e, nel territorio di ogni Stato membro, dell’esenzione da provvedimenti di detenzione e da procedimenti giudiziari.
    • gli appartenenti a corpi e a reparti di truppe straniere, che si trovano nel territorio dello Stato con autorizzazione di questo.
    • i membri delle istituzioni specializzate dell’ONU e dei rappresentanti delle NU.
    • i membri e le persone al seguito delle forze armate degli Stati della NATO di stanza nel territorio italiano, che sono soggetti alle leggi e alla giurisdizione militare del loro Stato di appartenenza per i reati contro questo, contro un membro delle sue forze armate, contro un funzionario o contro altra persona a suo carico.

 Circa la natura dell’immunità sussistono profonde divergenza, ma si ritiene che il problema vada risolto in una prospettiva storica, ossia tenendo conto della genesi e dell’evoluzione della funzione politica dell’immunità. Il fondamento politico-sostanziale delle immunità, quindi:

  • per le immunità presidenziali, risiede nell’opportunità e nella convenienza di assicurare la continuità e l’indipendenza delle funzioni del Capo di Stato.
  • per le immunità parlamentari, risiede nell’opportunità di evitare il pericolo che, attraverso la possibilità di perseguire le opinioni e i voti espressi, si perseguano i parlamentari per ragioni ideologiche e sopraffattrici.
  • per le immunità di diritto internazionale, risiede nell’altrettanto evidente ragione di opportunità politica nei rapporti tra Stati.

Quanto al fondamento tecnico-giuridico, la categoria dogmatica più idonea ad esprimere la moderna essenza opportunistica delle immunità funzionali è quella delle cause di esclusione della sanzionabilità penale, che esonerano da pena e da misura di sicurezza per un fatto che è e deve essere considerato reato.

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