Il 4° stabilisce: “Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti”. Qui si ipotizzano le deroghe alla disciplina fin qui esaminata, in rapporto alle categorie di leggi temporanee (quelle la cui validità è limitata nel tempo) e le eccezionali (esse si possono riportare alla matrice e alle caratteristiche delle leggi temporanee, perchè la loro validità è limitata al periodo in cui perdura l’evento particolare(eccezionale) che ne ha determinato l’emanazione), cui non si applicano (fermo restando il 1°) le disposizioni del 2° e 3°. La ratio della non retroattività in questi casi sta nel fatto che considerare la retroattività per queste leggi vorrebbe dire estendere un trattamento particolare a situazioni rispetto a cui non sussistono le ragioni che han portato all’emanazione delle leggi stesse, che verrebbero estese così oltre i limiti logici ammissibili. È la stessa natura di legge temporanea e eccezionale a prescrivere che questa s’applichi solo ai fatti verificatosi sotto il suo imperio.
Con la legge 83/1991 si è assicurata la retroattività ex 2 2° e 3° C.P. delle disposizioni finanziarie incriminatrici più favorevoli rispetto alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.
Successione tra legge temporanea e legge temporanea. La legge non chiarisce in maniera chiara il discorso, quindi la dottrina ha operato una distinzione: a) se legge eccezionale posteriore è dovuta ad un evento eccezionale diverso da quello da cui scaturisce la legge precedente, urterebbe vs la ratio del sistema applicare retroattivamente la legge posteriore; b) se la nuova regola è determinata dallo stesso evento di carattere eccezionale, qui il principio della retroattività della legge più favorevole trova applicazione. per Gallo tutto ciò condivisibile se mancasse realmente una disciplina legislativa: in realtà sarebbe la stessa legge (2 C.P. 4°) nonchè i progetti di riforma del C.P. dopo il 1949, a escludere fondamentalmente la retroattività della legge successiva nei casi sopra visti.
Successione tra legge eccezionale e legge eccezionale (stesso discorso di sopra).
Successione tra legge finanziaria e legge finanziaria. Dopo la 83/1991 le disposizioni penali finanziarie si applicano ai fatti commessi sotto il loro imperio anche se abrogate/modificate da una legge posteriore, sia comune che finanziaria. Per Gallo non è accettabile una tesi per cui le norme finanziarie sarebbero caratterizzate da ultrattività o extrattività, perchè si applicano anche dopo la cessazione della loro vigenza: infatti extrattività per lui vuol dire o applicazione di legge verso fatti commessi dopo la sua abrogazione(contrasto con 2 C.P.) o applicabilità della legge, anche dopo abrogazione, rispetto a fatti commessi quando essa era in vigore. Non sono questi i casi: qui è il discorso della irretroattività, considerata dalla legge antecedente e non da quella successiva.