Circa il trattamento sanzionatorio, il nostro codice distingue tra:
- concorso materiale (o reale), che si ha quando il soggetto ha posto in essere più reati con più azioni o omissioni. Tale concorso, a sua volta, può essere omogeneo, se è stata violata più volte la stessa norma penale, o eterogeneo, se sono state violate norme diverse.
Il Codice Rocco del 1930 accolse il sistema del cumulo materiale, apportandovi però degli opportuni temperamenti (cumulo materiale temperato), consistenti nel fissare dei limiti insuperabili di pena. Salvo tali limiti, tuttavia, al soggetto responsabile di più reati veniva applicata la somma aritmetica delle pene stabilite per ciascuna infrazione.
- concorso formale (o ideale), che si ha quando il soggetto ha posto in essere più reati con una sola azione od omissione. Anch’esso può essere omogeneo o eterogeneo a seconda che si violi la stessa norma più volte o più norme diverse.
Circa il concorso formale omogeneo, ciò che consente di violare con una sola condotta più volte la stessa norma è il bene altamente personale e, quindi, la non indifferenza dei soggetti passivi (es. omicidio). Circa il concorso formale eterogeneo, caratteristica essenziale è che il fatto concreto presenti una complessità di elementi, per cui la condotta corrisponde contemporaneamente a due o più figure di reati, mentre le parti residue corrispondono, disgiuntamente, per alcuni elementi ad una figura e per altri elementi ad un’altra (es. l’unione sessuale con la sorella con pubblico scandalo corrisponde tanto alla violenza sessuale quanto all’incesto, mentre il vincolo di sangue ed il pubblico scandalo sono propri di quest’ultimo reato ed il costringimento proprio del primo). Circa il concorso formale di reati omissivi, esso si ha quando il soggetto poteva adempiere a più obblighi identici di agire soltanto attivandosi contemporaneamente.
Il Codice Rocco sancì un identica trattamento sanzionatorio per tutte le ipotesi di concorso di reati, sottoponendo al tot crimina, tot poenae anche il concorso formale. Con la riforma del d.l. n. 99 del 1974, tuttavia, si è opportunamente passati al cumulo giuridico, venendo quindi a modificare l’art. 81 co. 1