Il reato può assumere aspetti particolari, che, pur se non essenziali per la sua esistenza, danno comunque luogo a conseguenze giuridiche diverse. Tali modi di atteggiarsi del reato vengo trattati in quel capitolo della Teoria generale chiamato forme di manifestazione del reato , nel cui ambito sono comunemente comprese le eterogenee ipotesi:
a) reato circostanziato.
b) delitto tentato.
c) concorso di reati.
d) concorso di persone nel reato.
Si ha concorso di reati quando uno stesso soggetto, avendo violato più volte la legge penale, deve rispondere di più reati. Più che un istituto giuridico autonomo, comunque, il concorso di reati è un nomen iuris per indicare l’attribuzione di più reati ad uno stesso soggetto.
Sul piano del diritto sostanziale, il primo problema è quello del trattamento sanzionatorio. In un sistema penale orientato in senso generalpreventivo-retributivo tre sono i criteri in astratto possibili:
- il cumulo materiale, per il quale si applicano tante pene quanti sono i reati commessi.
- il cumulo giuridico, per il quale si applica la pena del reato più grave, aumentata proporzionalmente alla gravità delle pene concorrenti, ma in modo complessivamente inferiore al loro cumulo materiale.
- l’assorbimento, per il quale si applica soltanto la pena del reato più grave, intendendosi in questa assorbite le pene minori.
Una particolare ipotesi di concorso di reati è costituita dai cosiddett reati connessi, cioè collegati tra loro:
- da una connessione teleologica, che si ha quando un reato (reato-mezzo) è commesso allo scopo di eseguire un altro reato (reato-fine).
- da una connessione consequenziale, che si ha quando un reato è commesso per conseguire o assicurare a sé o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità di un altro reato oppure per occultarlo.
Tali reati connessi rappresentano il vero e proprio concorso sostanziale di reati, in quanto ivi si ha non soltanto una pluralità di reati attribuiti ad uno stesso soggetto, bensì un collegamento ontologico tra le varie unità criminose. Fuori di queste ipotesi, quindi, risulta improprio parlare di concorso di reati come categoria sostanziale, mancando essa di giustificazione razionale.