Si parla di concorso di norme allorché più norme (non antitetiche) appaiono tutte applicabili ad un medesimo fatto. Di fronte ai molti casi di concorso di norme incriminatrici, tuttavia, si pone sempre l’identico problema di stabilire se si tratta di un concorso formale di norme (tutte le norme devono essere applicate) o soltanto di un concorso apparente (una sola delle norme deve essere applicata).

I presupposti di tale concorso sono:

  • la pluralità di norme, non essendo concepibile il concorso di una norma con se stessa.
  • l’identità del fatto, che appare contemplato da più norme, presupposto questo possibile solo se ed in quanto intercorrano tra le fattispecie le relazioni:
    • di specialità (unilaterale), che si ha quando una norma speciale presenta tutti gli elementi di un’altra norma, generale, con almeno un elemento in più
    • di specialità reciproca (o bilaterale), che si ha quando ciascuna norma è allo stesso tempo sia generale che speciale, poiché entrambe presentano, accanto ad un nucleo di elementi comuni, elementi specifici ed elementi generici rispetto ai corrispondenti elementi dell’altra.

 Al di fuori dei casi della specialità, quindi, non è più configurabile concorso di norme, poiché esse, già prima facie, appaiono applicabili a fatti diversi, in quanto nessuna ipotesi, integrante l’una, integra anche l’altra e viceversa. Così nella relazione di interferenza, dove le fattispecie coincidano non per ipotesi criminose, ma soltanto per la condotta (es. violenza sessuale ed incesto), nella relazione di eterogeneità, dove le fattispecie non coincidono per alcun elemento (es. rissa e falsità di moneta), e nella relazione di incompatibilità, dove le fattispecie, avendo elementi tra loro incompatibili, si escludono a vicenda. Il fenomeno del concorso di norme, infine, non si pone quando la legge espressamente esclude l’applicazione di una di esse, attraverso clausole di riserva determinate (es. fuori del caso indicato dall’articolo ).

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