Le circostanze si presentano come gli elementi di più elevato rilievo rispetto agli effetti della determinazione della pena da infliggere (non rappresentano però i soli). Ci sarà una distinzione fondamentale tra circostanze attenuanti e aggravanti. Riguardo poi al potere discrezionale disegnato dal 132, esso va oltre la scelta che deve farsi entro i confini della pena dettata dalla disposizione incriminatrice, estendendosi a ogni ipotesi in cui la legge metta l’interprete davanti a una statuizione che imponga l’uso della discrezionalità. Cioè nei casi in cui c’è un’opzione tra diverse conseguenze giuridiche fra l’uno e l’altro tipo di effetto giuridico. Qui però occorre cogliere nella sua giusta portata la differenza che corre tra il rilievo che posseggono le circostanze e quello degli elementi alla stregua di cui si svolge l’esercizio del poter discrezionale in ordine alla determinazione della pena irroganda ex 132 (secondo questo la discrezionalità del giudice è contenuta nei limiti fissati da legge). La presenza di una circostanza determina invece la possibilità di superare il massimo della pena edittale o di scendere sotto il minimo della pena stessa.