I soggetti tutelati non sono soltanto i fanciulli, termine utilizzato impropriamente (art. 1 del Preambolo) e mutuato dalle principali fonti internazionali, bensì tutti i minori, riferendosi le varie disposizioni agli infradiciottenni e solo l’art. 600 bis co. 2 agli infrasedicenni. In rapporto all’età dei soggetti, tuttavia, la tutela predisposta è diversa:
- da parte della l. n. 66 del 1996sulla violenza sessuale, poiché questa prevede:
- la tutela assoluta degli infraquattordicenni, a prescindere dalla violenza, minaccia e inganno, essendo qui il bene tutelato l’intangibilità sessuale;
- la tutela relativa degli ultraquattordicenni, limitata alle ipotesi di violenza, minaccia, inganno, abuso di autoritĂ o di condizioni di inferioritĂ della vittima, essendo qui il bene tutelato la libertĂ sessuale;
- da parte della l. n. 269 del 1998, poiché questa prevede la tutela assoluta degli infradiciottenni, a prescindere da violenza, minaccia, inganno o dai suddetti abusi. Tale estensione di tutela, sebbene largamente giustificata (es. continuità con la legge del 1958 sulla prostituzione in generale), non ha mancato di creare qualche divergenza sotto il profilo politico-criminale tra coloro che la ritengono pienamente giustificata e coloro che, al contrario, non la condividono pienamente.