Consiste nel fatto di chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 co. 1):
- il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
- il soggetto passivo (v. riduzione o mantenimento in schiavitù);
- circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste:
- nel ridurre una persona in uno stato di soggezione continuativa, ossia nel porre nello stato di completa dipendenza e sottomissione una persona prima di stato libero;
- (alternativamente) nel mantenere una persona nel suddetto stato, ossia nel continuare a protrarre lo stato di soggezione posto in essere da altri.
Nel caso di riduzione e mantenimento ad opera dello stesso soggetto sussiste un solo reato, perché la riduzione implica quanto meno un minimo di mantenimento;
- nel costringere la persona, ridotta o mantenuta in schiavitù, a prestazioni lavorative o sessuali, all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento;
La condotta in esame risulta essere a forma vincolata, poiché la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (co. 2);
- circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, non richiedendo l’art. 600 alcun fine specifico, ma soltanto la coscienza e volontà di ridurre o mantenere una persona in stato di soggezione continuativa, di attuare tale stato mediante mezzi tassativamente determinati (es. violenza, minaccia) e di costringere tale persona a determinate prestazioni;
- l’oggetto materiale è il corpo della persona su cui vengono compiuti gli atti di servitù;
- l’oggetto giuridico è lo status libertatis;
- l’evento è triplice, poiché le suddette condotte debbono essere causa:
- dell’acquisto o del perpetrato stato di soggezione continuativa della vittima;
- dell’altrui stato di coazione psichica della vittima stessa, finalizzato alle prestazioni lavorative;
- dell’espletamento delle prestazioni lavorative (es. lavori forzati) e sessuali (es. prostituzione), dell’accattonaggio e comunque delle prestazioni comportanti lo sfruttamento della vittima (clausola di chiusura);
- l’offesa è la perdita, di diritto o di fatto, totale o parziale, dello status libertatis (reato di danno). Tale reato di danno, peraltro, si dice permanente, in quanto attiene ad un bene, quello della libertà, capace di tornare integro al cessare dell’offesa;
- la perfezione si ha nel momento e nel luogo in cui il soggetto, ridotto o mantenuto in stato di soggezione, sufficientemente protratta, effettua coattivamente anche una sola delle suddette prestazioni (elemento continuativo riferito non alle prestazioni ma allo stato di soggezione) (reato permanente). La consumazione e la conseguente cessazione della permanenza si hanno nel momento in cui cessa la condotta volontaria del mantenimento della persona in servitù. Il tentativo risulta essere configurabile.