All’indomani dell’entrata in vigore della riforma, larga parte della dottrina si è espressa in senso pesantemente negativo. Ne mise in luce le evidenti contraddizioni.
Tuttavia dieci anni dopo di elaborazione giurisprudenziale sulle nuove norme consentono di tracciare un bilancio provvisorio confortante.
L’art. 609 bis enuncia l’ipotesi base di violenza sessuale, sintetizza le condotte che erano in precedenza previste dagli artt. 519, I comma, 521, I e II comma. Alla violenza e alla minaccia si aggiunge l’abuso di autorità.
Il II comma dell’articolo prevede due ipotesi di chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali (congiunzione carnale abusiva, art. 521):
– Abusando della condizione di inferiorità fisica
– Traendo in inganno la persona offesa.
La novità qui è rappresentata dall’induzione.
L’art. 609 quater raccoglie poi le altre ipotesi di congiunzione carnale abusiva. Prevede il delitto di atti sessuali con minorenne.
Il regime sanzionatorio è aumentato da 5 a 10 anni, tuttavia è introdotta una circostanza attenuante “nei casi di minore gravità”.
L’art. 609 ter prevede una cospicua serie di circostanze aggravanti.