Consiste nel fatto di chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività (art. 600 quinquies). Anche il presente delitti costituisce una novità, avendo come finalità la lotta al fenomeno della cosiddetta industria del turismo sessuale ( supermercato dei bambini ) mediante l’anticipazione della soglia di punibilità all’organizzazione ed alla propaganda dei viaggi, in quanto rivolti a favorire l’insorgere, il protrarsi o l’incremento del fenomeno sovraindicato del mercato sessuale dei minori e, quindi, quei fatti altrui dell’induzione, del favoreggiamento, dello sfruttamento e della fruizione della prostituzione minorile (incontro tra domanda e offerta).
Con riferimento all’art. 600 quinquies, possiamo individuare quelli che sono i principali caratteri:
- il soggetto attivo è chiunque organizzi o pubblicizzi i viaggi suddetti (reato comune), anche se normalmente si tratta di titolari di agenzie turistiche o di operatori turistici;
- il soggetto passivo è il minore, titolare dei beni protetti di cui a pag. 63;
- circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste alternativamente:
- nell’organizzazione di viaggi finalizzati, anche solo in parte, alla fruizione di attività di prostituzione di minori, che deve presentare il duplice requisito:
- dell’organizzazione di viaggi, collettivi o individuali, all’estero o nel territorio italiano, a favore di terze persone (es. prenotazione di aerei);
- di essere l’organizzazione idonea alla realizzazione dello scopo turistico-sessuale, nel senso di porre il turista o i turisti nella concreta possibilità di usufruire della prostituzione minorile, ossia di entrare in contatto con chi la gestisce o pratica (es. fornire indirizzi o numeri telefonici).
- nell’organizzazione di viaggi finalizzati, anche solo in parte, alla fruizione di attività di prostituzione di minori, che deve presentare il duplice requisito:
La lamentata sproporzione della pena prevista per il delitto in questione (identica a quella prevista per i fatti delittuosi di cui all’art. 600 bis co. 1 e superiore a quella per i delitti di violenza sessuale dell’art. 609 bis) può essere riequilibrata recuperando al suddetto delitto un disvalore vicino a quello dei delitti sopracitati (es. inclusione in tale nozione anche del viaggio sessuale collettivo, con conseguente unicità di reato);
- nella propaganda di viaggi turistico-sessuali, che deve presentare il duplice requisito:
- della diffusione, di tipo pubblicitario, delle informazioni dei suddetti viaggi organizzati, operata con tutti i mezzi pubblici o privati utilizzabili;
- dell’avere per oggetto, tale informazione, non genericamente viaggi in luoghi di facile reperibilità della prostituzione minorile, bensì viaggi turistico-sessuali organizzati nel duplice senso sopracitato;
- circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo specifico, consistente questo nella coscienza e volontà di organizzare o propagandare viaggi al fine di far fruire, ai beneficiari dei viaggi organizzati o ai destinatari della propaganda, attività di prostituzione;
- l’oggetto giuridico è costituito dai beni indicati a pag. 63. Per quanto riguarda l’ipotesi dell’organizzazione, trattasi di reato di pericolo astratto, in quanto la condotta organizzativa deve essere idonea a realizzare quell’altrui fruizione della prostituzione minorile (dolo specifico di offesa). Per quanto concerne l’ipotesi prodromica della propaganda, invece, trattasi di reato-ostacolo, in quanto essa colpisce un’azione né lesiva né pericolosa, ma costituente soltanto la premessa idonea;
- la perfezione, trattandosi di reato di mera condotta e non di evento, si ha:
- nel momento e nel luogo in cui si è verificata l’organizzazione del viaggio turistico-sessuale, non essendo necessario che si verifichi la fruizione della prostituzione minorile e neppure il viaggio;
- nel momento e nel luogo in cui si è verificata la propaganda, non essendo necessario che si sia verificata neppure l’organizzazione.
Il tentativo è naturalisticamente configurabile, ma non giuridicamente se si accoglie la tesi della non ammissibilità giuridica del tentativo rispetto ai reati di pericolo e, più ancora, ai reati-ostacolo.
Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio con la reclusione da 6 a 12 anni e la multa da € 15.493 a 154.937.
Schiavitù e servitù di minore dirette allo sfruttamento della prostituzione
Il sistema della tutela penale in materia di prostituzione e di pornografia minorili si completa con le nuove fattispecie degli artt. 600 co. 3, 601 co. 2 e 602 co. 2, introdotti in attuazione della Decisione-quadro della Commissione dell’Unione europea del 2002.