Trattasi delle seguenti tre ipotesi (art. 590):
- lesione lieve, produttiva di una malattia di durata non superiore a 40 giorni;
- lesione grave, produttiva della malattia o degli eventi di cui all’art. 583 co. 1;
- lesione gravissima, produttiva degli eventi di cui all’art. 583 co. 2.
Si rinvia, per l’elemento oggettivo, a quanto esposto sulle lesioni in generale e sulle lesioni dolose e, per l’elemento soggettivo, alla colpa in generale, anche per quanto riguarda le particolari ipotesi di colpa speciale (es. medica, sportiva, stradale).
 Le lesioni gravi e gravissime colpose sono aggravate (art. 590 co. 3):
- se i fatti sono commessi con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- se la lesione stradale è commessa da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravante questa non bilanciabile con attenuanti concorrenti.
 Trattamento sanzionatorio:
- le lesioni dolose sono punite:
- se lievissime, a querela, con la reclusione da 3 mesi a 3 anni;
- se lievi, di ufficio, con la reclusione suddetta;
- se gravi, di ufficio, con la reclusione da 3 a 7 anni;
- se gravissime, di ufficio, con la reclusione da 6 a 12 anni;
- se aggravate da taluna delle circostanze dell’art. 576, di ufficio, con la pena aumentata da 1/3 a 1/2, e se aggravate da taluna delle circostanze dell’art. 577 o dall’uso di armi o sostanze corrosive, di ufficio, con la pena aumentata fino a 1/3;
- le lesioni colpose:
- sono punite a querela (decisione criticata da Mantovani):
- se lievi, con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa;
- se gravi, con la reclusione da 1 a 6 mesi o con la multa;
- se gravissime, con la reclusione da 3 mesi a 2 anni o con la multa;
- sono punite a querela (decisione criticata da Mantovani):
- sono punite di ufficio:
- se gravi ed aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno o con la multa oppure con la reclusione da 6 mesi a 2 anni se la violazione stradale è commessa da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- se gravissime ed aggravate come sopra, con la reclusione, rispettivamente, da 1 a 3 anni e da 18 mesi a 4 anni.