Alla base di ogni ragionamento bisogno porre i principi dello stato liberale e democratico, dal momento che in base alla concezione politica variano le possibili concezioni della pena.
Il reato è concepito come una condotta dannosa di un bene giuridico.
Inoltre solamente le azioni dannose per la società possono essere punibili.
LA TEORIA FINALISTA UTILITARISTA
La prima teoria di giustificazione della pena era orientata al finalismo.
Per questa teoria è primaria la contestazione dell’uso indiscriminato e inefficace della pena, essendo preferibile solamente la pena efficace e che raggiunga il suo fine: la prevenzione del crimine e dei danni da esso causati con la neutralizzazione o la riabilitazione dei potenziali rei, detta special-prevenzione, con l’intimidazione-prevenzione generale, nei confronti della generalità dei cittadini, general-prevenzione.
L’obiettivo della pena non è la retribuzione ma la conservazione/sicurezza della società che si ottiene con la neutralizzazione del criminale e dissuadendo gli altri dall’imitarlo. Tali teorie sono tradizionalmente definite dell’intimidazione, e gli effetti attribuiti alla pena sono di prevenzione generale negativa o di deterrenza.
Qui la pena utile è data con riferimento alla pena in astratto, e dunque intesa quale scopo del diritto penale, cioè alla fase comminatoria.
La pena giusta è quella realmente applicata, a prescindere dal parametro di giudizio: anche la pena manifestamente ingiusta ha lo scopo di deterrente.
A questa giustificazione della pena si oppongono obiezioni morali, secondo cui l’effetto della prevenzione del crimine non basta a giustificare un sistema penale.
TEORIA finalista SPECIAL – PREVENTIVA NEGATIVA
Dalla seconda metà dell’ottocento si pone l’attenzione anche al momento esecutivo della pena, giustificata solo in quanto utile affinché impedisca al reo di ricadere nel delitto.
La tesi dell’intimidazione individuale impedisce al reo di ricadere nel delitto, in quanto il male della pena trasforma l’impulso a commettere delitti nell’inibizione a commetterne di altri, in una visione estremamente opposta alla teoria retributiva.
TEORIA SPECIAL – PREVENTIVA POSITIVA
È la teoria correzionalistica o dell’emenda: la pena è vista sia come prevenzione generale che come riabilitativa per i delinquenti attraverso il penitenziario, luogo di risocializzazione forzata e di disciplina quale strumento della pratica punitiva che supera la visione del criminale come soggetto da distruggere, e lo riconosce come parte integrante della società in cui deve essere reinserito.
La pena deve avere contenuto educativo. È questo il principio che sembra aver influenzato la nostra costituzione nell’art. 27, 2°comma, che recita “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Proprio dalla funzione rieducativa della pena si evince la necessità almeno della colpa dell’agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie, perché altrimenti non avrebbe senso la rieducazione di chi, non essendo almeno in colpa rispetto al fatto, non ha certo bisogno di essere rieducato.
A questo principio segue quello per cui è stato dichiarato illegittimo l’art. 444, 2°comma cpp nella parte in cui non prevede che il giudice possa valutare la congruità della pena ai fini special-preventivi che hanno un ruolo decisivo nel momento commisurativi della pena ex art. 133 c.p.