E’ orientata alla special-prevenzione: vede nella pena lo scopo di tutelare i beni giuridici dalle offese dei criminali.
Ma secondo Von Liszt non tutti i criminali sono uguali, e la pena persegue questo scopo a seconda del tipo di reo, che può essere:
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con precedenti ma recuperabile → riabilitazione (rieducazione)
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occasionale → deterrenza
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irrecuperabile → neutralizzazione
Sono carenti di capacità di correzione i delinquenti abituali, hanno bisogno di correzione i principianti, e non ne hanno bisogno i delinquenti occasionali.
Al recidivo si risponderà con una forte condanna anche con la pena corporale per rafforzare la disciplina del carcere e la pena detentiva a vita per i rei incorreggibili.
La pena è prevenzione mediante repressione, a patto che non si violi la barriera insuperabile della colpevolezza anche di fronte alle esigenze di prevenzione speciale.
Questa scuola di pensiero è a sostegno di un sistema dualista che distingue pene e misure di sicurezza.
Così ancora oggi in Germania solamente le pene in senso stretto sono riferite ad un fatto che appartiene al passato e sono soggette ai limiti di proporzione tra colpevolezza e sanzione, mentre le misure presuppongono una pericolosità duratura dell’autore in relazione al futuro e sono determinate esclusivamente sulla base della diagnosi penal-correzionale del reo. Liberate dai vincoli di proporzionalità tra offesa e sanzione le misure sono applicate indipendentemente e consecutivamente alle pene imposte, a patto che ne ricorrano le condizioni
Giustizia e utilita’ nel doppio binario italiano
Anche il legislatore del 1930 accosta al regime delle pene quello delle misure di sicurezza:
– le pene: giuste e retributive, perché comminate al delinquente responsabile
– le misure di sicurezza: utili a finalità special-preventive nei confronti del soggetto pericoloso.
Saranno applicate entrambe al soggetto che risulti imputabile e pericoloso. Ma i criteri applicativi si con fon-dono, perché per la commisurazione della pena si valuta la capacità a delinquere (art. 133) mentre anche per le misure di sicurezza la pericolosità è desunta dagli stessi criteri dell’art.133; sul piano dell’afflittività esecutiva poi pene e misure sostanzialmente sono equiparabili, tanto che si parla di truffa delle etichette.