Queste due fattispecie speciali di furto sono state introdotte dalla l. n. 128 del 2001 che ha abrogato le due originarie aggravanti del furto domiciliare (art. 625 n. 1) e del furto con scippo (n. 4), elevandole a reati autonomi e sottraendole così al bilanciamento di cui all’art. 69. Di questi reati tratteremo i soli requisiti specifici, rinviando per gli altri al furto comune.

 Furto di abitazione

Consiste nel fatto di chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi al detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa (art. 624 bis co. 1). La ratio di tale nuova fattispecie è la tutela della sicurezza domestica, pur rivelando essa anche una particolare audacia e pericolosità dell’agente, che non arretra di fronte alla possibilità di trovarsi di fronte al soggetto passivo.

 La nozione di privata dimora, in particolare, comprende (v. delitti contro la persona pag. 81):

  • l’abitazione, ossia il luogo in cui la persona, liberamente ed attualmente, conduce vita domestica (da sola o con altri);
  • gli altri luoghi diversi dall’abitazione ma pur sempre di privata dimora, perchĂ© la persona, pur non conducendovi vita domestica, tuttavia vi svolge attivitĂ  della vita privata;

 Circa la non necessaria specificazione dei luoghi della vita domestica, occorre intendere:

  • per edifici, le costruzioni di natura immobiliare (es. case urbane, appartamenti);
  • per altri luoghi, tutti gli altri luoghi per esclusione diversi dalle costruzioni immobiliari, siano essi immobili (es. grotta) o mobili (es. roulotte);
  • per pertinenze, i luoghi accessori ai suddetti edifici e ai suddetti luoghi, in quanto predisposti per il servizio o completamento.

Restano pertanto esclusi dalla previsione dell’art. 624 bis:

  • i furti in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, nella misura in cui siano attualmente ed effettivamente aperti al pubblico;
  • i furti in luoghi non aperti al pubblico, non compresi nelle nozioni di luoghi di privata dimora o di pertinenze.

 Con riferimento a tale art. 624 bis, comunque, occorre delinearne i caratteri fondamentali:

  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste nell’introdursi, ossia nell’entrare nella privata dimora altrui. Tale introduzione, peraltro, richiede che l’agente entri con l’intera persona, non bastando l’introduzione di un braccio o di un mezzo meccanico, e che il luogo destinato a privata dimora sia lo stesso luogo della commissione del furto o soltanto il luogo di transito per accedere a questo;
  • circa l’elemento soggettivo, il dolo specifico deve abbracciare, oltre al fatto materiale del furto, anche la coscienza e volontĂ  di introdursi in un luogo e la consapevolezza che tale luogo è destinato all’altrui privata dimora o ne costituisce pertinenza.
  • circa la natura, il furto in privata dimora è reato necessariamente complesso, di cui i reati di furto e di violazione di domicilio sono elementi costitutivi;
  • circa l’oggetto giuridico, accanto al bene patrimoniale è tutelato anche il diritto di libertĂ  domiciliare (reato plurioffensivo);
  • circa il tentativo, la previsione del furto in privata dimora come fattispecie autonoma rende configurabile il tentativo anche rispetto all’introduzione in tale luogo, caso questa che veniva esclusa in rapporto all’aggravante dell’art. 625 n. 1 (abrogata), secondo la diffusa opinione contraria all’ammissibilitĂ  del delitto circostanziato tentato .

 Furto con strappo

Consiste nel fatto di chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di dosso o di mano alla persona (art. 624 bis co. 2). La ratio di tale fattispecie, come della precedente aggravante, è la minorata difesa delle cose di fronte all’audacia dell’agente, unitamente all’esposizione a pericolo di danni alla persona e al turbamento psichico derivante alla vittima da siffatte modalità di condotta.

Il furto con strappo, in particolare, richiede:

  • che la cosa sia strappata di mano o di dosso alla persona, ossia che sia tolta con una forza tale da superare la resistenza dei mezzi che avvincono la cosa alla vittima;
  • che la violenza fisica abbia per oggetto direttamente la cosa, se questa viene strappata di mano, o direttamente la persona, se questa viene strappata di dosso. Il furto con strappo, quindi, non diviene rapina per il fatto che sia derivata una lesione personale.

 Trattamento sanzionatorio: i due suddetti reati di furto sono puniti di ufficio:

  • con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da € 309 a 1032;
  • nelle ipotesi aggravate (artt. 625 co. 1 e 61), con la reclusione da 3 a 10 anni e la multa da € 206 a 1549;
  • nell’ipotesi attenuata (art. 625 bis), con pena diminuita da 1/3 a 1/2.

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