Sotto la denominazione di furti punibili a querela dell’offesa (cosiddetti furti minori), l’art. 626 prevede tre figure autonome e speciali di furto. Esse, tuttavia, non sono configurabili (co. 2):
- se concorre taluna delle aggravanti dell’art. 625 nn. 2, 3 e 4, applicandosi in questi casi il furto comune aggravato;
- se ricorrono le ipotesi delle abrogate aggravanti dell’art. 625 n. 1 e 4, applicandosi in questi casi il furto aggravato dell’art. 624 bis.
La ratio comune dei cosiddetti furti minori, comunque, consiste nella minore offensività del fatto e nella minore capacità a delinquere dell’autore.
Furto d’uso
Ricorre se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita . Oltre ai requisiti del furto comune, questo reato richiede:
- sotto il profilo oggettivo:
- l’immediatezza e momentaneità dell’uso, che deve avvenire subito dopo il furto ed essere di breve durata, essendo la ratio del trattamento privilegiato costituita dalla momentanea privazione della cosa. Risponde quindi per furto comune chi tiene in riserva la cosa per farne un uso, pur momentaneo, nel futuro;
- l’immediatezza dell’effettiva restituzione, che deve avvenire senza ritardo subito dopo tale uso. Risponde quindi per furto comune chi non restituisce la cosa per volontà o per colpa, ma non chi non la restituisce per caso fortuito o forza maggiore;
- la restituzione della stessa cosa sottratta o del tantumdem da parte dell’agente con riconsegna al derubato o con il ricollocarla nel luogo della sottrazione o, comunque, in modo che questi ne rientri agevolmente in possesso;
- il non deterioramento della cosa restituita, escluso quello minimo insito nell’uso;
- sotto il profilo soggettivo, il dolo di uso, ossia l’esclusivo scopo di fare un uso momentaneo della cosa, esistente ab initio e costituente una specificazione e concretizzazione del fine di profitto del furto comune, e la contestuale intenzione di restituire la cosa subito dopo l’uso.
La perfezione del reato coincide con la restituzione e non con l’impossessamento o l’avvenuto uso della cosa: la restituzione, infatti, rappresenta l’atto tipico modificativo del titolo di reato. Il furto d’uso non nasce furto comune prima di diventare furto d’uso, ma al contrario nasce già dotato di una minore gravità soggettiva, pur essendo suscettibile di trasformarsi in furto comune in mancanza di restituzione immediata: non è infatti la restituzione a trasformare un furto comune in furto d’uso, ma la mancata restituzione a degradare un furto intenzionalmente d’uso in un furto comune. Il furto d’uso, quindi, si perfeziona nel tempo e nel luogo della restituzione perché solo in questo momento si ha anche la richiesta realizzazione dell’intenzione restituiva (fattispecie legale che integra tutti i requisiti tipici). Il tentativo di furto d’uso, di conseguenza, è configurabile prima del momento dell’impossessamento.
Furto lieve per bisogno
Ricorre se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno (es. furto di cibarie, contraddistinto da alterne fortune nel corso della storia). Tale tipologia di furto si differenzia dal furto comune:
- sotto il profilo oggettivo, perché richiede il tenue valore della cosa. Non occorre né la speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 né l’idoneità diretta della cosa a soddisfare il bisogno, potendo essere anche mediata (es. rubare denaro per comprarsi il pane con cui sfamarsi), mentre si richiede che la cosa sottratta risponda al minimo necessario per soddisfare il bisogno;
- sotto il profilo soggettivo, poiché il soggetto deve aver agito per provvedere ad un bisogno grave e urgente, proprio o di terzi, ossia sotto la spinta di un’esigenza la cui soddisfazione non può essere differita senza che derivi un notevole pregiudizio alla persona fisica (es. salute) o morale (es. sottrarre denaro per accorrere presso il congiunto morente).
Lo stato di bisogno in esame, chiaramente, non può identificarsi con la scriminante dello stato di necessità, poiché non richiede né la necessità assoluta dell’art. 54 né l’inevitabilità altrimenti del danno e l’involontarietà del fatto produttivo del pericolo.
Spigolamento abusivo
Ricorre se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto . Tale reato, residuo storico di tempi ormai andati, si differenzia dal furto comune:
- per la speciale condotta dello spigolare (es. spighe di grano), rastrellare (es. erbe falciate) o raspollare (es. grappoli di uva);
- per lo speciale luogo, costituito dai fondi altrui non ancora spogliati interamente del raccolto (fase intermedia in cui il raccolto è stato iniziato ma non è ancora stato ultimato).
Trattamento sanzionatorio: i furti minori, perseguibili a querela, sono puniti:
- con la reclusione fino a 1 anno o la multa fino a € 206;
- con la multa da € 258 a 2582 o con la permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o con il lavoro di pubblica utilità da 10 a 3 mesi, in seguito all’attribuzione del delitto alla competenza del giudice di pace (d.lgs. n. 274 del 2000).