Sotto la rubrica prostituzione minorile, l’art. 600 bis prevede due fattispecie:

  • quella dell’induzione, del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione minorili;
  • quella, del tutto nuova, della fruizione di prestazioni sessuali minorili retribuite.

La 73.  Fruizione di prestazioni sessuali retribuite consiste nel fatto di chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i diciotto, in cambio di denaro o di altra utilità economica (art. 600 bis co. 2). La suddetta punibilità del cliente costituisce, in qualche misura, una novità politico-criminale della legge del 1998. La ratio di tale innovazione va individuata:

  • nel fatto che prosseneta e cliente rientrano, pur con ruoli diversi, nella circolarità della domanda e dell’offerta e concorrono allo sviluppo della prostituzione e nell’offesa all’integrità del minore;
  • nel fatto che l’autodeterminazione sessuale riconosciuta al quattordicenne non è altrettanto sostenibile nei confronti del minore per quanto riguarda la ben più grave e coinvolgente scelta di attività prostituzionale.

 Con riferimento all’art. 600 bis co. 2, possiamo individuare quelli che sono i principali caratteri:

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è il minore tra i quattordici e i diciotto anni;
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste (reato di mera condotta):
    • nel compimento di atti sessuali con minore tra i quattordici e i diciotto anni. Come precedentemente rilevato, la presente formula di compimento di atti sessuali con un minore sembra sancire (impropriamente) la non punibilità degli atti sessuali fatti compiere dal minore su se stesso o su terze persone oppure compiuti in presenza del minore. Tale inconveniente, tuttavia, può essere superato con una consentita interpretazione lata della suddetta locuzione legislativa nel senso onnicomprensivo di compimento di atti sessuali con (ossia coinvolgenti) un minore come soggetto attivo, come soggetto passivo o come spettatore degli atti stessi.

Circa la definizione di atti sessuali, occorre precisare che, ai presenti fini, gli atti sessuali non debbono essere necessariamente prostituzionali o reiterati. In caso di reiterazione degli atti non in un unico contesto cronologico, quindi, si ha concorso (o continuazione) di reati. Tale conclusione, peraltro, sembra trovare fondamento, tra le altre cose, nella ratio dell’art. 600 bis co. 2, volto a colpire la condotta commercialistica del cliente per la sua attitudine ad alimentare la prostituzione;

  • nello scambio di tali atti sessuali con denaro o altra utilità economica, comprensiva di ogni entità economicamente valutabile secondo le leggi del mercato. Per evitare possibili incomprensione occorre precisare che:
    • la locuzione in cambio di denaro o di altra utilità economica sta ad indicare il necessario sinallagma tra il compimento dell’atto sessuale e il compenso economico, nel senso che questo deve costituire la ragione immediata e determinante della prestazione sessuale;
    • il suddetto determinante compenso può essere indifferentemente prestato al minore o anche a terzi (es. genitori);
  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere atti sessuali con un minore tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di denaro o di altra utilità economica;
  • l’oggetto giuridico è costituito da beni indicati a pag. 63;
  • la perfezione si ha nel momento e nel luogo in cui viene compiuto l’atto sessuale, a prescindere dal fatto che il denaro o l’utilità economica siano prestati anticipatamente o successivamente o siano stati concordati ma non corrisposti. Stando alla lettura dell’art. 600 bis co. 2, la perfezione si dovrebbe avere nel momento del compimento dell’atto sessuale, se la corresponsione è precedente, oppure nel momento della corresponsione, se questa è successiva all’atto. In questo caso, tuttavia, si avrebbe l’assurda conseguenza che il cliente, non corrispondendo il denaro o l’utilità dopo l’atto sessuale, risponderebbe sempre di tentativo, cosa questa che costituirebbe un incentivo al non pagamento del prezzo concordato. Tale conseguenza, quindi, è evitabile solo con la suddetta interpretazione. Il tentativo è configurabile.

 Circostanza attenuante speciale è l’essere stato commesso il fatto da persona minore degli anni diciotto (co. 4). Trattandosi, in questo caso, di rapporti non meramente sessuali, ma mercenari, non è stata coerentemente prevista una causa di non punibilità simile a quella dell’art. 609 quater co. 2, che riguarda pur sempre rapporti sessuali fondati sulla spontaneità.

 Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio:

  • con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a € 5.164;
  • nell’ipotesi attenuata suddetta, con la riduzione della pena della reclusione o della multa entro da 1/3 a 2/3;
  • nell’ipotesi aggravata prevista dall’art. 600 bis co. 3 (commissione del fatto nei confronti di persona che non abbia compiuti gli anni sedici), con la reclusione da 2 a 5 anni.

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