Il diritto all’identità personale può essere definito come il diritto alla rappresentazione veritiera della propria personalità agli altri, senza alterazioni e travisamenti. Circa l’oggetto, tale diritto abbraccia la sfera sia privata che pubblica della personalità e l’identità personale in tutte le sue componenti (es. fisico-corporali, psichico-caratteriali, relazioni interpersonali).
L’estrema problematicità di tale diritto può essere ricondotta ad un quadruplo problema:
- circa il problema dell’autonomia di tale diritto, l’identità personale e l’onore sono raffigurabili come cerchi intersecantisi: accanto al settore comune delle rappresentazioni non veritiere e lesive anche dell’onore, infatti, essi presentano in proprio il settore delle rappresentazioni non veritiere ma non lesive dell’onore e le rappresentazioni vere, ma lesive dell’onore;
- circa il problema delle fonti, il diritto all’identità personale fu inizialmente fondato sulla sola legge ordinaria. Successivamente se ne cercò un fondamento anche costituzionale, attraverso una sua costituzionalizzazione originaria o per recezione successiva:
- la via della costituzionalizzazione originaria è stata quella dell’art. 2 Cost., inteso come clausola aperta, abbracciante, oltre ai diritti personali elencati nel testo costituzionale, anche altri interessi della personalità;
- la via ipotizzabile alla costituzionalizzazione successiva è quella pur sempre dell’art. 2 Cost., intesa come clausola aperta pronta a recepire i nuovi emergenti interessi della personalità affermatisi come esigenza inviolabile della stessa;
- circa le tipologie di aggressione, esse si concretano nelle condotte di travisamento, consistenti appunto nell’offesa ad altri di un’immagine distorta o non veritiera della personalità del soggetto. Quanto ai mezzi, occorre distinguere tra i travisamenti effettuati:
- in via privata, ossia aventi come destinatari una singola persona o un circoscritto numero di persone (es. comunicazione verbale);
- coi mezzi di divulgazione pubblica, ossia aventi per destinatari una cerchia indeterminata di soggetti (es. stampa).
Ai fini della scriminante del consenso dell’avente diritto, trattasi di diritto relativamente disponibile: il soggetto, infatti, può validamente consentire ai travisamenti circoscritti dell’identità personale, ma non a quelli che comportino una distruzione della medesima o una alterazione tale da renderla sostanzialmente difforme dalla realtà;
- circa il problema della tutela penale, occorre distinguere tra:
- la tutela indiretta, la sola prevista praticamente nella totalità dei paesi, che è offerta da norme volte a proteggere, primariamente, altri interessi e costituite dagli artt. 595 e 342, che trovano applicazione nei casi di travisamento dell’identità personale, lesivi non solo di tale identità, ma ancor prima dell’onore, del decoro o del prestigio del soggetto;
- la tutela diretta, ossia avente per oggetto l’identità personale come tale e volta a contrastare i fatti di travisamento lesivi di questo bene soltanto.
A questo proposito si pone il duplice quesito:
- se la tutela giuridica debba estendersi a tutti gli atti di travisamento o non soltanto agli atti posti in essere coi mezzi pubblici di diffusione;
- se debba ricorrersi alla tutela penale anche a titolo colposo, oppure se non ci si debba limitare alla tutela civile dell’azione inibitoria, della sanzione risarcitoria e soprattutto della rettifica, reintegrativa dell’identità alterata.