Sebbene il diritto alla vita costituisca il bene-fine primario del nostro ordinamento, esso non trova espresso riconoscimento costituzionale (paradosso). Il diritto alla vita, tuttavia, costituendo un presupposto della Costituzione, deve essere incontestabilmente riconosciuto:
- il nostro ordinamento personalistico-solidaristico pone al proprio centro la persona umana, riconoscendone i diritti involabili e favorendone il pieno sviluppo mediante l’imposizione:
- alla Repubblica della rimozione degli ostacoli limitativi (economici e sociali);
- all’individuo dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- il diritto alla vita viene percepito come presupposto della manifestazione dello sviluppo della persona umana, in quanto senza di esso anche il riconoscimento, la tutela e l’esercizio di tutti gli altri diritti resterebbero astratte enunciazioni prive di effettività ;
- la gerarchizzazione tra beni-fine e beni-mezzo ha un senso in funzione della postulata tutela della vita come bene supremo;
- il diritto alla vita, costituzionalizzato dall’art. 2 Cost., si eleva a diritto inviolabile per eccellenza (sent. n. 54 del 1979 della Corte costituzionale).