Consiste nel fatto di chiunque, fuori dai casi indicati nell’art. 594, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione (art. 595):
- il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
- il soggetto passivo è il titolare del bene della reputazione, personalisticamente inteso e, pertanto, qualsiasi persona fisica individuata o individuabile;
- circa l’elemento oggettivo, in base alla clausola fuori dai casi preveduti dall’articolo precedente (ingiuria), presupposto negativo non è tanto l’assenza dell’offeso, quanto piuttosto l’impossibilità della percezione fisica dell’offesa da parte dello stesso:
- perché l’offeso è assente;
- perché, pur essendo l’offeso presente, la condotta offensiva risulta (ex ante) inidonea ad essere da lui percepita (es. voce eccessivamente bassa). Se invece tale condotta, pur se non percepita, appare ex ante verosimilmente idonea ad essere percepita, si ha tentativo di ingiuria aggravata ex art. 594 co. 4.
La condotta consiste:
- nell’offendere l’altrui reputazione:
- con qualsiasi mezzo;
- in qualsiasi modo (v. ingiuria);
- comunicando con più persone, elemento questo che necessita di alcune precisazioni:
- si prescinde da modalità e mezzi comunicativi della divulgazione dell’offesa;
- le più persone (almeno due) devono essere riunite o separate, nello stesso o in differenti luoghi, non eventuali concorrenti nel reato e non comprenderti la persona offesa;
- la comunicazione deve avvenire contemporaneamente o meno;
- l’addebito diffamatorio può essere identico o diverso;
- circa l’elemento soggettivo, la diffamazione è reato doloso:
- a dolo generico, non richiedendo l’art. 595 alcun fine specifico ma soltanto la coscienza e volontà della condotta offensiva, la consapevolezza dell’offensività dell’addebito per la reputazione e la convinzione della percezione e della comprensione dell’offesa da parte di almeno due persone;
- a dolo intenzionale, come normalmente avviene, ma anche a dolo eventuale, rientrando nella coscienza e volontà dell’offesa anche l’accettazione del rischio dell’offesa stessa;
- l’evento naturalistico è duplice, consistendo nella percezione materiale, anche se non simultanea, e nella comprensione dell’offesa da parte di almeno due persone;
- l’oggetto giuridico è la reputazione, da intendersi in senso personalistico comprensivo pure del decoro;
- l’offesa è la lesione alla reputazione, personalisticamente intesa (reato di danno);
- la perfezione si ha nel momento e nel luogo della percezione-comprensione della comunicazione offensiva da parte di ameno due persone o, in caso di comunicazioni separate, da parte della seconda. La consumazione, invece, si ha nel momento e nel luogo della percezione-comprensione dell’ultima delle eventuali comunicazioni ulteriori.
Il tentativo è configurabile non solo naturalisticamente ma anche giuridicamente, essendo la diffamazione un reato di danno.
La diffamazione è aggravata:
- se l’attribuzione consiste nell’offesa di un fatto determinato (art. 595 co. 2);
- se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (es. internet), ovvero in un atto pubblico (co. 3). La ratiodi tale aggravante sta nella peculiare potenzialità offensiva del mezzo di pubblicità rispetto al mezzo privato di comunicazione:
- nello spazio, poiché il mezzo di pubblicità ha una capacità diffusiva spaziale ad ampio raggio e, quindi, una maggiore capacità divulgatrice;
- nel tempo, poiché tale mezzo, quando incorpora l’addebito offensivo in un supporto materiale, consente anche la conservazione dello stesso e, quindi, la ripetizione dell’offesa.
La perfezione della diffamazione col mezzo di pubblicità si ha nel momento della pubblicità stessa e, quindi, della percezione e della comprensione dell’offesa da parte di esso;
- se l’offesa è arrecata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza, oppure ad un’Autorità collegiale (cosiddetta ingiuria corporativa) (co. 4);
- nel caso di diffamazione, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, commesso col mezzo della stampa o di trasmissione radiofonica o televisiva (l. n. 223 del 1990).
Trattamento sanzionatorio: la diffamazione è punita a querela:
- se semplice con la multa da € 258 a 2582 o con la permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o il lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi;
- se aggravata ex art. 595 co. 2, con la reclusione fino a 2 anni o con la multa fino € 2065;
- se aggravata ex art. 595 co. 3, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a € 516;
- se aggravata ex art. 595 co. 4, con l’aumento delle pene;
- se aggravata ex art. 30 della l. n. 223 del 1990, con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa non inferiore a € 258.