I delitti in materia di prostituzione e di pornografia minorili sono stati introdotti:
- per quanto riguarda i nuovi artt. 600 bis–septies, dalla l. n. 269 del 1998 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori);
- per quanto riguarda gli aggiunti artt. 600 co. 3, 601 co. 2 e 602 co. 2, dalla l. n. 228 del 2003 (misure contro la tratta di persone).
Le leggi sopracitate hanno evidentemente preso le mosse dall’emersione della piaga, reale e dilagante, dello sfruttamento commercialistico della prostituzione e della pornografia minorili, nonché dal traffico di minori. Tale normativa, quindi, ha arricchito la categoria dei delitti contro la persona di nuove fattispecie, aventi una precisa ragione di essere e un triplice scopo:
- inasprire a livello sanzionatorio i fatti di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile;
- ammodernare i vecchi delitti di schiavitĂą e tratta;
- incriminare ex novo la fruizione di prestazione sessuale mercenaria minorile da parte del cliente e la pornografia minorile.