In base al criterio dell’interpretazione realistica, occorre determinare la definizione di patrimonio, muovendo criticamente dalla disputa, di particolare rilevanza pratica, tra:

  • la concezione giuridica, per la quale il patrimonio è la somma dei rapporti giuridici preformati (esclude dalla tutela le situazioni non ancora concretizzate), ossia i diritti e gli obblighi relativi a cose che fanno capo ad una persona. Corrispondentemente il danno patrimoniale è inteso come danno in senso giuridico, ossia come la perdita o limitazione di tale diritto.

Tale concezione risulta essere inadeguata per tre principali motivi:

  • perchĂ© porta ad un’esasperata soggettivizzazione del valore delle cose e, quindi, a considerare componenti del patrimonio anche i diritti su cose prive di un reale valore patrimoniale;
  • perchĂ© porta ad incriminare ogni alterazione del diritto sulla cosa, pur se non comportante alcuna diminuzione economica o strumentale del patrimonio;
  • perchĂ© anticipa la realizzazione del danno e, quindi, la perfezione dei reati con la cooperazione della vittima al momento non del passaggio della cosa, ma dell’atto dispositivo costitutivo dei diritti e degli obblighi patrimoniali per le parti;
  • la concezione economica, sorta per ovviare alle carenze della precedente, per la quale il patrimonio consiste nella somma dei beni economicamente valutabili appartenenti di diritto o di fatto ad un soggetto. Corrispondentemente il danno patrimoniale viene inteso come danno in senso economico, ossia come effettiva diminuzione del patrimonio nella sua unitarietĂ  economica.

Tale concezione risulta essere inadeguata per cinque principali motivi:

  • perchĂ©, limitando la tutela ai soli beni aventi un obiettivo valore economico, ne lascia prive le cose aventi, soggettivamente, un mero valore affettivo;
  • perchĂ© lascia prive di tutela penale anche le parti del corpo umano, in quanto prive di valore di scambio vietandone la legge il commercio;
  • perchĂ©, consentendo la possibilitĂ  di compensazione della perdita economica con un immediato equivalente economico, non permette di punire le aggressioni che non comportano una reale diminuzione economica del patrimonio, pur diminuendone la capacitĂ  strutturale di soddisfare i bisogni del soggetto;
  • perchĂ© è inidonea a spiegare l’incriminazione delle aggressioni concretantesi non in uno spoglio, ma in una mera turbativa dell’altrui pacifico godimento della cosa;
  • perchĂ© legittima la tutela anche delle posizioni patrimoniali instaurate in modo illecito o addirittura delittuoso, essendo ai fini della concezione economica rilevante l’aspetto fattuale del patrimonio senza riguardo alla loro qualificazione giuridico-formale;
  • la mediatrice concezione giuridico-economica, per la quale il patrimonio è la somma dei rapporti giuridici valutabili economicamente facenti capo ad un soggetto. Tale concezione assicura la tutela penale soltanto ai beni che, avendo un valore economico, sono oggetto di un diritto o sono comunque acquisiti in modo non disapprovato dal diritto o sotto la protezione del diritto. Essa, tuttavia, se da un lato evita di estendere la tutela anche a tutte le situazioni di fatto, dall’altro conserva gli altri difetti della concezione economica.

 Per evitare i difetti e gli eccessi di tutela delle suddette teorie, quindi, occorre muovere da una concezione giuridico-formale-personalistica che tenga conto della giuridicità del patrimonio, non potendo estendersi la tutela penale ai beni acquisiti in modo disapprovato dal diritto, e della sua strumentalità personalistica, non essendo legittimo escludere da essa cose atte a soddisfare bisogni materiali e spirituali. Deve conseguentemente considerarsi patrimonio ai fini penali il complesso dei rapporti giuridici facenti capo ad un soggetto ed aventi per oggetto cose strumentalmente funzionali,

ossia capaci di soddisfare bisogni umani, materiali o spirituali.

In quanto incentrata sul rapporto giuridico, tale definizione consente:

  • di non tutelare penalmente i rapporti di fatto con la cosa, instaurati in modo disapprovato dal diritto;
  • di incriminare anche le aggressioni che non comportano una diminuzione economica del patrimonio, pur diminuendone la strumentalitĂ ;
  • di giustificare l’incriminazione, tra i delitti contro il patrimonio, anche delle aggressioni concretantesi in una mera turbativa del godimento di una cosa.

In quanto incentrata sulla strumentalitĂ  patrimoniale, essa consente:

  • di comprendere tutte e soltanto le aggressioni che alterano tale strumentalitĂ , ossia di includere anche quelle aventi per oggetto cose di mero valore di affezione o le parti del corpo umano non commerciabili e, viceversa, di escludere le aggressioni che, pur alternando il rapporto giuridico verso la cosa, tuttavia non diminuiscono la funzione strumentale del patrimonio del soggetti;
  • di salvaguardare la natura tipica di reati di danno ai delitti con la cooperazione della vittima, dovendosi ravvisarne la perfezione solo quando la strumentalitĂ  del patrimonio sia stata effettivamente diminuita;
  • di ridisciplinare i reati contro il patrimonio in termini di offesa, essendo piĂą lesivo della strumentalitĂ  patrimoniale il danneggiamento del furto.

Per maggior precisione, la strumentalitĂ  patrimoniale meritevole di tutela va determinata con parametri oggettivo-soggettivi, che consentono di obiettivizzare anche le valutazioni personali sulla strumentalitĂ  delle cose, nel senso di considerarle meritevoli di tutela quando riguardano bisogni spirituali considerati positivi secondo il diffuso sentimento.

 Circa il contenuto, il patrimonio va assunto nel diritto penale in un’accezione peculiare, poiché, diversamente dal diritto civile, non può che comprendere i soli rapporti attivi e non anche quelli passivi, essendo il fine perseguito dal legislatore quello di punire l’illecita diminuzione della strumentalità dell’insieme delle cose facenti capo al soggetto. La parte attiva del patrimonio, in particolare, è costituita:

  • dai rapporti giuridici inerenti a cose, siano essi reali o di obbligazioni;
  • dalle aspettative di diritto, ossia dalle situazioni giuridiche soggettive che sono in corso di formazione per divenire diritti patrimoniali veri e propri.

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