Un’intricata maglia di aggravanti avvolge il furto, così da tenerne praticamente impossibile la realizzazione nella forma semplice e da portare a massimi edittali di pena esorbitanti. Il furto, comunque, risulta essere aggravato (art. 625 co. 1):
- se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento:
- il furto violento richiede:
- la violenza sulle cose;
- un rapporto strumentale tra violenza sulle cose e furto;
- che oggetto della violenza sia una cosa diversa da quella oggetto del furto, poiché, non essendo punibile il post factum di danneggiamento rispetto al precedente del furto, a fortiori non deve essere punito l’intra factum di danneggiamento;
- che la violenza, nei frequenti casi in cui sia necessaria per mobilizzare la cosa, incida sul bene cui questa aderisce, danneggiandolo, trasformandolo o mutandone la destinazione;
- che l’ostacolo materiale oggetto della violenza, abbia un’idoneità difensiva;
- il furto violento richiede:
- il furto fraudolento richiede che l’agente si avvalga di qualsiasi mezzo fraudolento, dovendo considerarsi tale ogni stratagemma diretto ad aggirare e annullare gli ostacoli che si frappongono tra l’agente e la cosa. Tali ostacoli possono essere:
- materiali, superabili attraverso operazioni materiali non dirette ad ingannare la vittima (es. apertura di serrature mediante grimaldelli), alle quali viene tradizionalmente circoscritta l’aggravante;
- personali, superabili attraverso artifici diretti ad ingannare il soggetto passivo (es. taccheggiatori che, col pretesta di fare acquisti, distraggono il gestore del negozio mentre uno di loro sottrae merce);
- se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso. Perché tale situazione di pericolo, ratio dell’aggravante sussista, occorre:
- che si tratti di armi, secondo la definizione di cui all’art. 585 co. 2 e 3 o di narcotici, da intendersi ai presenti fini solo quelli idonei a provocare uno stato tale da togliere o diminuire la capacità di difesa o reazione;
- che le armi o i narcotici siano in dosso , discutendosi se tale espressione debba essere intesa in senso letterale (es. in mano) o in senso logico (es. nella borsa);
- che le armi o i narcotici non siano usati, dovendosi specificare, secondo un’interpretazione sistematica contro le persone , perché si farebbe altrimenti luogo al reato aggravato di rapina, mentre l’uso dell’arma non fa venire meno l’aggravante se rivolto soltanto alla cosa (es. abbattere un animale per rubarlo);
- che l’agente deve avere la coscienza di avere con sé tali mezzi;
- se il fatto è commesso con destrezza: di fronte all’abilità fisica dell’agente, infatti, la difesa delle cose risulti essere minorata. Il furto con destrezza, in particolare, richiede:
- che il reo agisca con speciale abilità (es. sveltezza);
- che si tratti di abilità superiore a quella normalmente usata dal comune ladro e, perciò, idonea ad eludere la normale vigilanza dell’uomo comune;
- che, per differenziare le limitrofe circostanze della destrezza e del mezzo fraudolento, si precisi che:
- la destrezza presuppone la vigilanza sulla cosa da parte del detentore e, quindi, non deve essere utilizzata per incidere sulla volontà della vittima;
- il mezzo fraudolento prescinde dalla vigilanza o meno del detentore sulla cosa e serve per superare ostacoli materiali o personali con mezzi incidenti sulla coscienza e volontà del soggetto;
- se il fatto è commesso da tre o più persone ovvero da una sola che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. La ratio comune a queste tre ipotesi consiste nella minorata difesa delle cose, dovuta alla particolare intimidazione esercitata dal numero degli esecutori, dal travisamento o dalle simulate qualifiche suddette. Mentre la prima ipotesi richiede che tre o più persone partecipino all’esecuzione materiale del furto, tuttavia, la seconda postula il travisamento anche da parte di una sola persona. La terza ipotesi consiste nella simulazione della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio anche da parte di una sola persona;
- se il fatto è commesso sul bagagliodei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministri cibi o bevande. Per tale aggravante sono richiesti:
- la qualifica di viaggiatore nella vittima, essendo tale chi si allontana, con qualsiasi mezzo di trasporto, dall’abituale residenza o vi ritorna;
- il carattere di bagaglio delle cose rubate, essendo tale tutto ciò che il viaggiatore porta con sé;
- il carattere di veicoli o di necessario punto di sosta;
- se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità (es. cose lasciate incustodite a causa di una calamità naturale) o per consuetudine (es. biancheria stesa al sole) o per destinazione (es. frutti non raccolti) alla pubblica fede (altrui senso di onestà), o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità (es. vagoni ferroviari), difesa (es. pompe antincendio) o reverenza (es. cimeli religiosi o storici). La ratio di tale aggravante sta chiaramente nella particolare destinazione della cosa o nella condizione in cui si trova;
- se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
- se il fatto è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. Tale aggravante, introdotta dall’art. 4 della l. n. 533 del 1977 per contrastare il saccheggio di detti luoghi da parte di terroristi, è caratterizzata:
- dalla particolare natura della cosa, costituita da armi, munizioni e esplosivi;
- dal particolare luogo di commissione del fatto, circoscritto ad armerie, depositi e altri locali adibiti alla custodia di dette cose.
Circa il concorso di aggravanti, l’art. 625 co. 2 ha previsto un’apposita disciplina per le due ipotesi di concorso di due o più aggravanti speciali con altra comune dell’art. 61