L’art. 600 sexies co. 5 sancisce che:
- le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’art. 98 (età del reo minore degli anni diciotto), concorrenti con le aggravanti di cui al co. 1 (età infraquattordicenne della vittima) e al co. 2 (fatto commesso da particolari soggetti), non posso essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste;
- le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
Trattasi evidentemente di una deroga, dovuta al particolare disvalore delle due suddette ipotesi, alla criticata estensione del bilanciamento anche rispetto alle circostanze ad efficacia speciale