Beni di sicuro rilievo costituzionale sono:
- il patrimonio, perché funzionale alla conservazione, all’autonomia e allo sviluppo della persona umana e perché la Costituzione, riconoscendone esplicitamente la componente più pregnante, rappresentata dal diritto di proprietà (art. 42), appare garantire implicitamente anche tutti i rapporti patrimoniali che da questa si diramano;
- l’autonomia negoziale, incentrata sulla libera volontà e consistente nel potere dei privati di regolare i propri interessi col costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici anche patrimoniali, essendo essa inscindibilmente connessa alla tutela costituzionale non solo della proprietà ma anche della libera iniziativa economica (art. 41).
 Da tali rilievi costituzionali derivano, quale corollari, che:
- entrambi tali beni sono meritevoli di tutela penale contro le aggressioni operate al di fuori dei legittimi mezzi dell’autonomia negoziale, prescindendosi dalla volontà del soggetto o carpendola;
- nella gerarchia dei valori del nostro ordinamento costituzionale personalistico, essi si pongono tra i beni-mezzo, secondari, essendo concepiti e riconosciuti in funzione strumentale dei beni-fine personali;
- il patrimonio, essendo posto in funzione strumentale personalistica, deve di principio abbracciare tutte le cose atte a soddisfare bisogni umani, materiali o anche spirituali, siano esse dotate o meno di valore economico (economicitĂ come nota non esclusiva);
- i beni patrimoniali, in quanto beni-mezzo, hanno subito un ridimensionamento di rilevanza rispetto all’ipervalutazione da parte del codice del 1930 e del sistema socio economico, presentandosi ora come valori attenuati rispetto ai beni-fine personali e ai beni-mezzo superindividuali;
- i beni patrimoniali devono sottostare al principio di necessarietĂ della sanzione penale, nel senso che il legislatore deve rinunciare alla sanzione penale (almeno detentiva) rispetto alle microaggressioni patrimoniali, a patto che le sanzioni extrapenali siano adeguate.