Il messaggio trasmesso dal legislatore presenta innegabili connotati di chiarezza e semplicità. Il bene giuridico dei reati sessuali trasmigra da una ambigua sfera pubblicistica all’interno di un ambito esclusivamente ed incondizionatamente individualistico. Del resto, il permanere nell’ambito della moralità e buon costume, era ormai solo un dato storico formale.

Ci sono state questioni circa la rilevanza penale del bacio, cioè se considerarlo o meno un atto sessuale. La Corte di Cassazione ha statuito che il bacio in zona non erogena è atto sessuale punibile se oggetto di costrizione. Secondo la Corte infatti l’illegittimità dei comportamenti deve essere valutata alla stregua del rispetto dovuto alla persona umana e della loro attitudine ad offendere la libertà di determinazione della sfera sessuale.

Determinante non è più la direzione soggettiva impressagli dall’autore, ma neppure la natura oggettivo-anatomica dell’atto, bensì come l’atto è stato percepito in concreto dal soggetto passivo. Si passa da un’angolazione soggettivistica, ad un’altra angolazione soggettivistica.

La convinzione della Cassazione si fonda sull’equivoco che il bene tutelato sia un’entità variabile a seconda della personalità della vittima. Così si tende a relativizzare la tutela. L’esito si pone in contrasto con le più evidenti esigenze di garanzia.

Orientamenti di politica criminale

I veri elementi di novità della riforma risiedono nel sistema di norme extra penali che fanno da contorno alla fattispecie di reato. Solo infatti tenendo conto dell’intero tessuto normativo si può ricavare una linea politico-criminale orientata al massimo grado della protezione della vittima della violenza sessuale. C’è stata la confluenza delle due figure di violenza carnale e atti di libidine violenti nell’unico reato di violenza sessuale (609 bis), attraverso l’invenzione della nozione  ATTO SESSUALE. Di rivoluzionario non c’è altro, il legislatore non ha espresso nulla di innovativo. Sensibile inasprimento delle sanzioni con la speranza di una maggiore efficacia deterrente della minaccia penale. È ovvio però che essa deve riposare non solo sulla severità della pena, ma anche sulla certezza e prontezza della punizione.

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