Il reato di atti sessuali con abuso dell’inferiorità della vittima consiste nel fatto di chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali […] abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (art. 609 bis co. 2 n. 1).
Rinviando all’analizzata ipotesi di violenza sessuale per gli elementi in comune, occorre soffermarsi sugli elementi differenziali:
- il soggetto passivo è la persona in stato di inferiorità fisica o psichica;
- il mezzo è costituito dall’abuso delle condizioni di inferiorità della vittima:
- l’inferiorità fisica consiste in uno stato individuale, congenito o sopravvenuto, permanente o transitorio, di incapacità fisica di resistere alle altrui iniziative sessuali;
- l’inferiorità psichica consiste in uno stato individuale di incapacità di intendere o di volere e, quindi, di resistere all’altrui opera di condizionamento psicologico.
Come la giurisprudenza è andata precisando, peraltro, tale inferiorità è una situazione relazionale e non postula un assoluto automatismo della vittima di fronte alle pretese sessuali dell’agente, onde il suddetto stato non è incompatibile con un relativo grado di resistenza.
L’abuso, in questo caso, sta a significare non l’esercizio illegittimo di un potere spettante al soggetto (ipotesi precedente), ma lo sfruttamento, l’approfittamento e la strumentalizzazione a fini sessuali dell’altrui posizione di inferiorità;
- circa l’elemento soggettivo, trattasi di dolo generico, richiedendo tale reato soltanto la coscienza e volontà di indurre una persona, mediante abuso della sua condizioni di inferiorità fisica o psichica, a compiere o a subire atti sessuali;
- l’eventoconsiste nell’atto sessuale compiuto o subito a causa dello stato psicologico di induzione. Trattasi anche in questo caso dell’inadeguato uso legislativo delle parole, col necessario ricorso all’interpretazione ortopedica:
- o l’induzione deve essere intesa nel senso proprio di influenza sul processo di formazione della volontà, richiedendo un’apprezzabile attività di persuasione, di suggestione o di pressione morale (es. promessa di droga al tossicodipendente in crisi di astinenza). In tal caso, tuttavia, per la configurazione del reato risulterebbe necessario un consenso, pur se invalido, elemento questo che lascerebbe indiscriminatamente impuniti gli atti abusivi non induttivi (es. sanitario che si congiunge carnalmente con la paziente in coma);
- oppure, se non si vuole lasciare inammissibilmente impuniti certi abusi non induttivi, l’induzione deve essere scavalcata nel suo concetto pleonastico, venendo ricondotta all’innocuo senso atecnico del fare in modo che la persona abusata compia o subisca atti sessuali.
Trattamento sanzionatorio: il reato è punito a querela con la reclusione da 5 a 10 anni