La presente fattispecie aggravata, introdotta ex novo dalla l. n. 228 del 2003, consiste nel fatto di chiunque, fuori dei casi indicati dall’art. 601, acquista o alinea o cede una persona minore degli anni diciotto, che si trova in una delle condizioni di cui all’art. 600 (schiavitù o servitù), allorché tali fatti siano diretti allo sfruttamento della prostituzione .
Tale reato, oltre ai requisiti del reato semplice di acquisto, di alienazione o di cessione di persona schiava o asservita, richiede l’elemento aggravante della direzione del fatto suddetto di acquisto o di alienazione allo sfruttamento della prostituzione del minore.
 Circa i rapporti tra le fattispecie aggravate degli artt. 601 co. 2 e 602 co. 2, va rilevato che, sebbene la clausola di riserva del nuovo art. 602 fuori dai casi indicati nell’art. 601 sembri indicare la sussidiarietà della nuova fattispecie dell’art. 602 co. 2 rispetto a quella dell’art. 601 co. 2, la loro formulazione sembra escogitata per rendere impossibile cogliere una loro differenza:
- perché l’identità di pena dell’art. 602 co. 2 rispetto a quella dell’art. 601 co. 2 sta ad esprimere una parità di disvalore sociale dei fatti, che vanifica qualsiasi funzione sussidiaria di detto articolo;
- perché i fatti tipici dell’una e dell’altra si identificano;
- perché un minimo di autonomia potrebbe ravvisarsi nel fatto che la tratta richiede il fine del profitto, mentre la cessione dell’art. 602 sta ad indicare il trasferimento senza tale controprestazione, ipotesi questa che viene tuttavia a presentarsi come esclusivamente teorica (es. se si può comprendere il senso della cessione gratuita della figlioletta ad una famiglia ricca per assicurale un migliore futuro, non risulta spiegabile la cessione gratuita della figlia a persone che la destineranno alla prostituzione e al relativo sfruttamento).
Risulta quindi una sostanziale inutilità della fattispecie dell’art. 602 co. 2, mancando uno spazio applicativo autonomo rispetto alla fattispecie dell’art. 601 ed essendo a questa conservata da un legislatore distratto .