Tale ipotesi deve essere considerata una figura autonoma riconducibile alla preterintenzione.
Le fattispecie di abbandono sono aggravate (art. 591 co. 4) se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato (rapporto di assistenza nascente dal rapporto familiare).
 Trattamento sanzionatorio: i reati di abbandono sono puniti di ufficio:
- nelle ipotesi di cui all’art. 591 co. 1 e 2, con la reclusione da 6 mesi a 5 anni;
- nell’ipotesi qualificata dalle lesioni o morte, con la reclusione, rispettivamente, da 1 a 6 e da 3 a 8 anni (co. 2);
- nell’ipotesi aggravata del co. 4, con dette pene aumentate fino a 1/3.