La scienza giuridica è stata rappresentata quasi esclusivamente dai fuqaha, i quali hanno conferito solo sporadicamente qualificazione giuridica alle norme e ai principi della siyasa. Il diritto musulmano, quindi, è in senso stretto esclusivamente il fiqh, confessionale, personale, extrastatuale e apparentemente immutabile. Tali caratteri sono quelli che appaiono attualmente maggiormente alterati: il diritto, nella quasi totalità dei paesi islamici contemporanei, si presenta come un diritto statuale, territoriale e solo in alcuni casi confessionale.

A partire dal XIX secolo la recezione di modelli giuridici occidentali ha suscitato processi di modificazione che hanno attribuito irreversibile prevalenza alla produzione normativa statuale.

 Il declino della siyasa ottomana comincia nel XXVII secolo, quando il considerevole aumento di potere dei qadì ed il parallelo indebolimento del potere centrale permise un generale recupero delle norme sciaraitiche. Nel XIX secolo, tuttavia, la pressione occidentale ed il recupero del potere ottomano ebbero come conseguenza il rifiorire della siyasa a discapito della shari’a. Il periodo nel quale ha inizio la trasformazione è quello delle Tanzimat, con le quali si mise in moto un processo di subordinazione della norma sciaraitica a quella statale. La scienza giuridica non sciaraitica, peraltro, è divenuta debitrice della scienza giuridica occidentale, ereditando dalla siyasa tradizionale una scarsa capacità di riflessione.

Nel periodo della Tanzimat sorsero moti di autonomia e di indipendenza che per affermare i propri ideali utilizzarono, svuotandoli del loro valore originale, concetti appartenenti alla tradizione islamica classica. Tra gli altri, venne riformulato il concetto di umma: accanto al concetto universale, infatti, venne formulato il concetto di umma nazione. L’elemento universale dell’islam, quindi, è entrato in rapporto con un elemento etnico, senza che questo suoni come contraddizione.

 Prendendo le mosse dalle Tanzimat, possiamo fissare alcuni momenti dell’iter di trasformazione profonda che il diritto ha subito nel mondo islamico in circa un secolo e mezzo:

  • Impero ottomano ed Egitto fino alla prima Guerra mondiale: tale distinzione che ha motivo di essere anche se l’Egitto fino al 1914 ha fatto formalmente parte dell’Impero ottomano;
  • Maghreb tra la fine del XIX secolo e la seconda Guerra mondiale: questo periodo, corrispondente a quello coloniale, è caratterizzato in modo diverso in ciascuno dei paesi:
    • in Tunisia si assiste ad un fenomeno di recezione formale dei modelli occidentali, in primis di quello francese;
    • in Marocco vengono sostanzialmente esportati i codici tunisini, almeno fino alla sua raggiunta indipendenza dalla Francia;
    • in Algeria, fallita una codificazione di tipo tunisino, viene estesa la legislazione francese metropolitana (sistema franco-musulmano);
    • in Libia, dopo la conquista italiana, vengono estesi i codici italiani;
    • Stati arabi sorti dallo smembramento dell’Impero ottomano fino alla seconda Guerra mondiale: dopo un primo periodo caratterizzato dalla persistenza del sistema ottomano, questi paesi vedono accentuata la statualità del diritto. In alcuni paesi, i nuovi codici che sostituiscono quelli ottomani rivelano qualche influenza di statute law inglese, mentre in altri risulta prevalente il modello francese;
    • Iran: in questo paese si assiste al primo caso di impiego di norme sciaraitiche relative ad istituti familiari e successori per la costruzione di norme statuali. L’attività legislativa iraniana, peraltro, presenta un carattere provvisorio: le leggi restano in vigore solo se dopo un periodo di prova non viene riscontrata difformità con lo spirito sciaraitico;
    • Mashreq (oriente arabo-islamico) dopo la seconda Guerra mondiale: il codice civile egiziano viene recepito quasi ad litteram oppure ampiamente imitato;
    • Maghreb indipendente:
      • l’Algeria passa a far parte della famiglia del codice civile egiziano (v. sopra);
      • la Tunisia riesce in pochi anni ad esprimere una nuova codificazione (1957), con esplicita abolizione del diritto islamico;
      • il Marocco, conservando parte della legislazione del protettorato, segue in maniera meno radicale la Tunisia, condensando in un codice dello statuto personale anche il diritto musulmano malikita;
      • la Libia, entrata a far parte dell’area egiziana, emana negli anni alcune speciali leggi penali, condensazione del diritto musulmano malikita;
      • penisola arabica: tale regione ha sostanzialmente cominciato per ultima il cammino verso l’ammodernamento delle strutture e della normazione statale:
        • l’Arabia Saudita è il paese arabo dove è maggiormente rimasto prevalente il diritto musulmano: solo di recente sono state emanate leggi commerciali di tipo occidentale e ancora non utilizza un codice penale moderno;
        • lo Yemen del sud e lo Yemen del nord, attualmente unificati, hanno recentemente provveduto a nuove legislazioni, rispettivamente di matrice socialista ed egiziana;
        • il Kuwayt e gli Emirati del Golfo hanno recentemente (anni Sessanta) cominciato ad attuare una politica legislativa che li ha fatti rientrare quasi per intero nell’area egiziana, con il correttiva dell’adozione di modelli di tipo iracheno.

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