In epoca preislamica i parenti dell’ucciso potevano rifarsi con il reo o con il parenti del reo, secondo un sistema improntato alla vendetta indiscriminata. Dato che questa prassi originava ovviamente delle faide, il Corano introdusse il principio della responsabilità penale personale. Il taglione parla di <<libro per libro, schiavo per schiavo, donna per donna>>. Mentre la Bibbia fissa un’equivalenza focalizzata sulla tipo di lesione (es. <<occhio per occhio, dente per dente>>), il sistema musulmano ragione in termini di equipollenza delle ferite o delle persone. L’idea espressa dal Corano introduce al principio di equivalenza, secondo il quale si applica il taglione se i soggetti coinvolti hanno il medesimo valore (es. uomo con uomo), ma si applica la diya in caso contrario. L’elemento della volontarietà, particolarmente decisivo per applicare il sistema del taglione, viene valutato sulla base del mezzo utilizzato per compiere il delitto. Se la condotta non ha le caratteristiche per essere finalizzata all’evento voluto, si applica la diya. I delitti non volontari (colposi o preterintenzionali) sono puniti esclusivamente con il prezzo del sangue, in base al quale una vita umana vale cento cammelli. Alcune scuole ritengono che la donna valga meno dell’uomo anche in punto di diya, mentre discutono sulla qualità dei cammelli. In generale, a seconda della qualità della persona, si predisponevano cammelli di maggior valore.

Il Corano, nell’applicazione della legge del taglione, stabilisce di evitare inutili sofferenze (es. torturatore non dovrebbe essere torturato). L’impossibilità di riprodurre sul corpo del reo la medesima sofferenza portata alla vittima inibisce questo genere di possibilità. Questo con riferimento all’omicidio. Per quanto attiene alle lesioni personali, le problematiche sono superiori, essendo impossibile riprodurre esattamente la medesima lesione cagionata dalla vittima. Il meccanismo utilizzato è quindi formale (es. misurazione della ferita), volta a riprodurre soltanto la cicatrice esteriore e non la lesione interna. Sebbene questo possa sembrare paradossale, la mentalità islamica la considera l’unica soluzione accettabile.

 In tutti i casi in cui il taglione non è applicabile (es. orbo da un occhio che cava un occhio ad un altro soggetto), si applica la diya. Si pone tuttavia un problema particolare con riferimento alle lesioni, in forza della regola per cui alla donna spetta la metà della tariffa prevista per l’uomo se la sua tariffa supera 1/3 della diya totale (es. 1 vita = 100 cammelli, 1 dito = 10 cammelli: se la donna perde 3 dita esse valgono 30 cammelli, mentre se ne perde 4 esse valgono 20 cammelli perché si applica la regola della metà della diya (emitariffa spettante alla donna).

Si pone peraltro il problema dell’identificazione del soggetto autorizzato a chiedere il prezzo del sangue (es. se un padre uccide un figlio, l’altro fratello non può chiedere il prezzo del sangue perché non ne è autorizzato).

 I delitti di sangue sono concepiti come diritti privati, cosa che permette astrattamente di parlare di negoziazione con riferimento sia al taglione che alla diya. Può peraltro configurarsi un eventuale perdono. Il giudice non stabilisce la pena, ma prende solo atto della decisione delle parti.

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