Con riferimento ai trattati non localizzabili la prassi risulta piuttosto confusa perché sempre più spesso la successione nei trattati del predecessore è regolata mediante accordi tra lo Stato subentrante e le altre parti contraenti dei precedenti trattati. La regola da assumere come punto di partenza, comunque, sembra quella della tabula rasa: lo Stato che subentra, in linea di principio, non è vincolato dagli accordi conclusi dal predecessore. Se questa è la regola fondamentale, occorre subito indicare una particolarità della Convenzione del 1978, la quale, senza essere confermata dal diritto consuetudinario, distingue:
- la situazione degli Stati sorti da decolonizzazioni, per la quale assume come regola fondamentale quella della tabula rasa;
- la situazione di ogni altro Stato che subentri nel governo di un territorio, per la quale assume come regola fondamentale quella opposta della continuità dei trattati.
Esamineremo adesso le singole ipotesi di mutamente di sovranità assumendo come punto di partenza la regola della tabula rasa. Per ciascuna di esse indicheremo altresì la soluzione data dalla Convenzione del 1978 e valevole solo tre gli Stati contraenti.